L’inottemperanza alla sentenza sulla carta docente impone l’accredito entro novanta giorni e nomina del commissario ad acta (TAR Lombardia n. 3881 del 22.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
La sentenza del giudice ordinario che riconosce il diritto del docente all’accredito della carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione costituisce titolo esecutivo, la cui ottemperanza può essere richiesta al giudice amministrativo decorso il termine di centoventi giorni dalla sua notifica. L’Amministrazione, costituita in giudizio, che non alleghi né documenti l’avvenuta integrale esecuzione del giudicato, deve essere dichiarata inottemperante. Il giudice dell’ottemperanza assegna un termine per l’adempimento e, per il caso di perdurante inerzia, nomina fin d’ora un commissario ad acta, individuato in un dirigente pubblico, senza che gli sia dovuto alcun compenso, trattandosi di funzioni rientranti nei suoi compiti istituzionali. Le spese del giudizio di ottemperanza, liquidate secondo il criterio dell’adeguatezza per l’attività difensiva limitata e stereotipata, sono poste a carico dell’Amministrazione inottemperante e distratte in favore dei difensori antistatari.
Il Fatto
Un docente, a seguito dell’accoglimento del proprio ricorso da parte del Tribunale di Como, Sezione Lavoro, aveva ottenuto il riconoscimento del diritto alla carta docente per gli anni scolastici 2021/2022 e 2022/2023, nella misura di cinquecento euro per ciascuna annualità, con conseguente condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito all’accredito dell’importo complessivo di mille euro sul proprio borsellino elettronico. La sentenza, passata in giudicato, era stata notificata all’Amministrazione il 21.07.2025.
Decorso inutilmente il termine di centoventi giorni dalla notifica del titolo esecutivo, il ricorrente proponeva ricorso per ottemperanza dinanzi al TAR Lombardia, lamentando l’integrale inadempimento dell’Amministrazione e chiedendo che fosse ordinato l’accredito della somma dovuta. Il Ministero si costituiva in giudizio con atto di mera forma, senza nulla allegare o documentare in ordine all’eseguito adempimento.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha preliminarmente verificato la procedibilità del ricorso, riscontrando il decorso del termine di centoventi giorni dalla notifica della sentenza, richiesto dall’art. 14 d.l. n. 669/1996 prima della proposizione del ricorso per ottemperanza.
Nel merito, il Collegio ha ritenuto il ricorso fondato, in quanto la pretesa creditoria era sorretta da idonea documentazione e risultava assistita dall’autorità del giudicato. L’Amministrazione, pur ritualmente costituita, non aveva allegato né provato l’avvenuta esecuzione della sentenza, sicché l’inottemperanza doveva considerarsi pacifica.
Alla luce di ciò, la sentenza dichiara l’inottemperanza del Ministero e gli assegna il termine di novanta giorni dalla notifica della stessa per provvedere all’accredito degli importi dovuti, detratti gli eventuali pagamenti medio tempore effettuati. Per l’ipotesi di ulteriore inerzia, il TAR ha nominato fin d’ora un commissario ad acta nella persona del Direttore Generale della Ragioneria Territoriale dello Stato competente, il quale sarà investito solo su istanza del creditore e dovrà completare l’esecuzione entro i successivi sessanta giorni, adottando tutti gli atti necessari. L’attività commissariale è stata qualificata come rientrante nei compiti istituzionali del dirigente preposto alla gestione della spesa pubblica, con conseguente esclusione di qualsiasi compenso.
Quanto alle spese, il Collegio ha accolto la domanda di condanna, richiamando il criterio dell’adeguatezza di cui all’art. 2233, comma 2, cod. civ., e la giurisprudenza formatasi in materia di attività difensive minime e stereotipate, liquidando il compenso in misura ridotta e disponendo la distrazione in favore dei difensori antistatari.
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Nota della Redazione
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