Diniego di licenza di pirotecnico: la discrezionalità va motivata su fatti attuali (TAR Sicilia n. 1114 del 18.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il diniego delle autorizzazioni di polizia previste dall’art. 11 TULPS e dall’art. 52 r.d. n. 773/1931, ove fondato su una condanna per furto, non è vincolato: l’Amministrazione esercita un potere discrezionale che impone una valutazione caso per caso di gravità, risalenza nel tempo e condotta successiva del richiedente. La motivazione deve dare conto di circostanze concrete ed attuali, non può esaurirsi nel mero richiamo a una risalente condanna o a mere denunce e non può omettere di considerare l’esito assolutorio del procedimento penale richiamato. Il difetto di una siffatta motivazione rende il diniego illegittimo per eccesso di potere.
Il Fatto
Il ricorrente, pirotecnico per oltre trent’anni, impugnava la nota con cui il Prefetto della Provincia di Siracusa aveva decretato il diniego del titolo autorizzativo per l’esercizio dell’attività di pirotecnico, deposito e vendita. Il provvedimento si fondava sul parere sfavorevole della Questura, che aveva espresso un giudizio di inaffidabilità sulla base di una condanna per furto del 1983 e di una serie di denunce risalenti, quasi tutte mai sfociate in condanna.
Il ricorrente deduceva l’inattualità e l’incongruità del giudizio di inaffidabilità, la mancata considerazione della sentenza definitiva di assoluzione relativa alla denuncia del 2016 e il difetto di riscontro alla memoria prodotta a seguito della comunicazione dei motivi ostativi. L’Amministrazione si costituiva per resistere.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ricostruisce anzitutto il quadro normativo. L’art. 11 TULPS pone i requisiti generali delle autorizzazioni di polizia e distingue tra ipotesi in cui l’atto va negato e ipotesi in cui può esserlo. Per la condanna per furto opera il secondo comma, che consente ma non impone il diniego: ne deriva che l’Amministrazione esercita un potere discrezionale e deve ponderare la gravità, il tempo trascorso e la condotta successiva del richiedente.
La differenza rispetto al porto d’armi, disciplinato dall’art. 43 r.d. n. 773/1931, si spiega con la diversa natura delle attività: le autorizzazioni di polizia possono incidere su attività lavorative, mentre il porto d’armi coinvolge in via diretta la tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica.
Su questa base il diniego impugnato risulta carente. Esso si basa su un elenco di denunce mai giunte a condanna, su un’unica condanna per furto continuato del 1983 — di cui non è specificata la pena — e su un procedimento conclusosi con assoluzione definitiva, della quale il provvedimento non fa menzione. La risalenza dei fatti incide in modo evidente sull’attualità del giudizio prefettizio.
Il Collegio ribadisce che il potere valutativo non può essere abdicato: non basta il mero richiamo a una condanna o a una pendenza. La discrezionalità va esercitata in coerenza con la situazione di fatto e con una congrua motivazione sulle ragioni concrete ed attuali del diniego, dando conto dell’istruttoria espletata. A sostegno richiama la giurisprudenza amministrativa in materia.
Il ricorso è quindi accolto per la non esaustiva motivazione del provvedimento, con valenza assorbente, e l’atto è annullato, fatti salvi gli eventuali successivi provvedimenti motivati alla luce dei principi esposti. Le spese sono compensate tra le parti.
Nota della Redazione
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