Annullamento in autotutela della SCIA: il TAR Lombardia valuta il fumus alla luce dell’unitarietà degli interventi (TAR Lombardia n. 623 del 22.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
In sede di esame dell’istanza cautelare proposta ai sensi dell’art. 55 cod. proc. amm. avverso un provvedimento di annullamento in autotutela di una segnalazione certificata di inizio attività alternativa al permesso di costruire, il Tribunale deve verificare, a un primo sommario esame, la sussistenza del fumus boni iuris, valutando se le censure dedotte appaiano supportate da elementi sufficienti. La valutazione comunale circa l’unitarietà dei vari interventi edilizi, il rispetto del parere della Commissione per il Paesaggio e delle norme regolamentari sulla raccolta e il conferimento dei rifiuti nei fabbricati costituiscono profili che, ove non manifestamente infondati, giustificano l’adozione del provvedimento di autotutela e il conseguente diniego della tutela cautelare.

Il Fatto

La società ricorrente impugnava, chiedendone la sospensione dell’efficacia, il provvedimento con cui il Comune di Milano aveva disposto l’annullamento in autotutela, ai sensi dell’art. 21-nonies della legge n. 241/1990, della segnalazione certificata di inizio attività alternativa al permesso di costruire, presentata ai sensi dell’art. 23 del d.P.R. n. 380/2001, relativa a porzioni immobiliari site in Milano. La società deduceva vizi di legittimità del provvedimento comunale e ne lamentava il pregiudizio derivante dall’impossibilità di completare i lavori.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale, nella camera di consiglio, ha ritenuto che i motivi di censura dedotti dalla ricorrente non apparissero supportati da sufficiente fumus boni iuris. In particolare, ha evidenziato che la valutazione effettuata dagli Uffici comunali in relazione alla unitarietà dei vari interventi posti in essere dalla società e il doveroso rispetto del parere della Commissione per il Paesaggio e delle norme regolamentari relative alla raccolta e al conferimento dei rifiuti nei fabbricati costituivano elementi idonei a giustificare l’adozione del provvedimento di annullamento in autotutela della SCIA.

Quanto al requisito del danno grave e irreparabile, il Collegio ha rilevato che la ricorrente non aveva addotto specifici e pregnanti elementi in tal senso, e che, in ogni caso, appariva opportuno attendere il giudizio di merito prima di consentire il completamento dei lavori. La tutela cautelare è stata pertanto respinta, con compensazione delle spese della fase cautelare.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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