Raccolta porta a porta puntuale e mera distribuzione di contenitori RFID (TAR Sicilia n. 1026 del 01.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di appalti pubblici, il requisito di capacità tecnico-professionale consistente nell’aver espletato un servizio di raccolta differenziata porta a porta con modalità puntuale non è integrato dalla sola distribuzione agli utenti di contenitori muniti di dispositivi RFID. La raccolta puntuale costituisce un sistema organizzativo complesso, che richiede l’identificazione univoca delle utenze, la misurazione e la registrazione dei conferimenti del rifiuto indifferenziato e l’applicazione di una tariffa corrispettiva in luogo della TARI. Le certificazioni di regolare esecuzione che attestino genericamente lo svolgimento di un servizio porta a porta, senza riferimento alla modalità puntuale, non comprovano il possesso del requisito speciale richiesto dalla lex specialis, con conseguente legittimità dell’esclusione dalla gara.
Il Fatto
Una stazione appaltante ha indetto una procedura di gara aperta, divisa in due lotti, per l’affidamento del servizio di igiene urbana in diversi Comuni. Un RTI, con la mandataria ricorrente, ha presentato istanza di partecipazione per entrambi i lotti, dichiarando il possesso cumulativo dei requisiti di capacità tecnico-professionale previsti dal disciplinare.
Il punto 6.3 del disciplinare richiedeva, per ciascun lotto, l’esecuzione di almeno un contratto relativo a un Comune o comprensorio di almeno 30.000 abitanti (lotto 1) o 45.000 abitanti (lotto 2), per un servizio di raccolta differenziata porta a porta con modalità puntuale, con percentuale di raccolta differenziata di almeno il 65%. Dopo il soccorso istruttorio, la Centrale unica di committenza ha escluso il RTI da entrambi i lotti, rilevando che dalle certificazioni prodotte non emergeva lo svolgimento del servizio con modalità puntuale. Il RTI ha impugnato le esclusioni davanti al TAR, deducendo violazione degli artt. 99 e 100 del d.lgs. n. 36/2023 e del disciplinare, nonché eccesso di potere per difetto di istruttoria.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha anzitutto respinto l’eccezione di estromissione sollevata dalla difesa erariale. Per effetto della l.r. n. 12/2023, che ha novellato la l.r. n. 12/2011 recependo il nuovo codice dei contratti pubblici, la Centrale unica di committenza regionale è articolata in due rami, uno dei quali incardinato presso l’Assessorato resistente tramite l’Ufficio regionale di committenza, già UREGA. Poiché i provvedimenti di esclusione sono stati adottati da tale struttura prima dell’aggiudicazione, sussiste la legittimazione passiva dell’Amministrazione intimata.
Nel merito, il ricorso è stato ritenuto infondato. Il Collegio ha ricostruito la nozione di raccolta porta a porta con modalità puntuale, individuandone i pilastri: l’identificazione dell’utenza mediante contenitori o sacchi dotati di microchip (TAG) o codice a barre; la misurazione dei conferimenti; il calcolo della tariffa in quota fissa e variabile. Tale sistema persegue il principio “chi inquina paga“, positivizzato dalla raccomandazione OCSE n. 128 del 26 maggio 1972 e recepito dalla direttiva 2008/98/CE, mirando a maggiore equità fiscale e riduzione del rifiuto non riciclabile.
Sul piano normativo, l’antefatto è la legge n. 147/2013, che all’art. 1, commi 667 e 668, ha consentito ai Comuni di sostituire la TARI con una tariffa corrispettiva basata sulla misurazione puntuale dei rifiuti. Il d.m. 20 aprile 2017 ha poi fissato i criteri di identificazione delle utenze, i parametri di misurazione e l’obbligo di registrare i conferimenti dell’indifferenziato.
Applicando tali principi ai fatti, il Collegio ha rilevato che le certificazioni prodotte dal RTI si limitano ad attestare lo svolgimento di un generico servizio di raccolta porta a porta, senza alcun riferimento alla modalità puntuale. La sola distribuzione di contenitori RFID non è sufficiente, poiché la raccolta puntuale deve essere deliberata dai competenti organi consiliari e realizzata attraverso tutte le fasi prodromiche, funzionali all’applicazione della speciale tariffa. Il requisito, richiesto espressamente dal punto 6.3 del disciplinare, non risulta quindi comprovato. Il ricorso è stato respinto, con spese compensate tra le parti.
Nota della Redazione
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