Atto endo-procedimentale di rettifica e inammissibilità dell’impugnazione autonoma (TAR Puglia n. 614 del 18.05.2024)

Principi di diritto (Massima)
La nota con cui l’amministrazione rettifica l’indicazione delle particelle contenute in un precedente atto endo-procedimentale, nell’ambito di una procedura espropriativa non conclusa, costituisce mero atto intraneo al procedimento e non è impugnabile in via autonoma. La lesione della sfera giuridica del destinatario è imputabile esclusivamente al provvedimento ablatorio finale, che modula e identifica in via definitiva le porzioni di terreno da espropriare. Difetta pertanto l’interesse ad impugnare meri atti o atti non finali, privi del carattere di provvedimento autoritativo. La circostanza che la procedura non si sia conclusa e che l’indennità non sia stata accettata né definita nel suo ammontare conferma l’assenza di una lesione attuale apprezzabile.

Il Fatto

Una società in liquidazione, proprietaria di un terreno interessato da una procedura espropriativa avviata nel 2012 per la realizzazione di strade comunali, ha impugnato la nota con cui l’area tecnica comunale, nel 2020, ha annullato e ritirato con effetti ex tunc una precedente nota del 2015. Quest’ultima indicava le particelle oggetto della procedura ablatoria.

La ricorrente ha proposto ricorso straordinario al Capo dello Stato, poi trasposto in sede giurisdizionale, deducendo la tardività dell’esercizio dell’autotutela e l’eccesso di potere per erronea presupposizione, difetto di istruttoria, genericità e perplessità della motivazione, oltre allo sviamento. Il Comune si è costituito eccependo l’inammissibilità del gravame, trattandosi di rettifica di un mero atto endo-procedimentale, ininfluente rispetto a una procedura espropriativa non conclusa.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha accolto l’eccezione del Comune e ha dichiarato il ricorso inammissibile. La nota del 2020 impugnata non possiede il carattere di provvedimento: si tratta di un atto di rettifica endo-procedimentale, funzionale a un procedimento espropriativo non concluso e alla quantificazione di un’indennità non ancora cristallizzata nel suo ammontare.

Il Tribunale ha richiamato la giurisprudenza costante — Cons. St., sez. III, 12 febbraio 2024, n. 1364 — secondo cui l’atto endo-procedimentale non è, di regola, impugnabile in via autonoma, perché la lesione della sfera giuridica del destinatario è imputabile al provvedimento che conclude il procedimento. Impugnabile è soltanto il provvedimento ablatorio finale, che ha definitivamente modulato e correttamente identificato le porzioni di terreno da espropriare.

Il Collegio ha osservato che l’amministrazione è dominus del potere espropriativo e può, nel corso del procedimento, meglio modulare la propria azione riguardo alle aree da assoggettare ad esproprio. Non sussiste dunque alcun interesse legittimo apprezzabile idoneo a supportare l’impugnazione di un mero atto intraneo. La parte privata non può dolersi del mancato esercizio del potere ablatorio, che ha di per sé carattere afflittivo e non si è ancora concluso.

Quanto alle particelle contestate, la porzione di terreno a cui si riferiscono ha ormai assunto natura di proprietà pubblica per intervenuta cessione, come da convenzione attuata e acquisita agli atti. L’indicazione del 2015 andava rettificata in ragione degli effetti prodotti da una convenzione di lottizzazione precedente e dai titoli edilizi rilasciati in esecuzione dello strumento attuativo: atti noti alle parti e tali da rendere l’errore facilmente conoscibile. Per completezza, il Collegio ha ricordato che le controversie incentrate sulla quantificazione dell’indennità non rientrano nella giurisdizione del giudice amministrativo. Le spese sono state compensate per la peculiarità della materia.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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