Divieto di detenzione armi e valutazione attuale di inaffidabilità (TAR Sicilia n. 1002 del 30.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di detenzione e porto di armi, l’Amministrazione gode di ampia discrezionalità nel valutare con prudente apprezzamento l’affidabilità del destinatario, fermi i limiti di congruità e ragionevolezza. Il divieto di detenzione di armi non ha finalità sanzionatorie o punitive, ma funzione cautelare, e si fonda su una valutazione necessariamente prognostica di elementi di fatto che possono anche essere privi di rilevanza penale. Non è necessario l’accertamento di un concreto abuso, essendo sufficiente un ragionevole rischio desumibile dagli elementi esaminati. La remissione di querela e l’archiviazione penale non precludono all’autorità amministrativa di valutare la gravità dell’episodio e non eliminano, sul piano storico e fattuale, i comportamenti rilevanti ai fini del giudizio di inaffidabilità.
Il Fatto
Il ricorrente aveva chiesto alla Prefettura, con istanze del 2021, il riesame e la revoca del provvedimento di divieto di detenzione di armi e munizioni emesso nel 2013, sostenendo che fosse intervenuto un mutamento della situazione di fatto. Formatosi il silenzio dell’Amministrazione, il ricorrente aveva adito il TAR, che con sentenza n. 3443 del 2024 aveva ordinato alla Prefettura di provvedere sull’istanza di autotutela, salva la discrezionalità valutativa.
Acquisite aggiornate notizie tramite il Commissariato di P.S., la Prefettura ha rigettato l’istanza con decreto del 22 novembre 2024, confermando il divieto per il permanere dell’inaffidabilità del richiedente. Il ricorrente ha impugnato tale diniego davanti al TAR Sicilia, deducendo difetto di attualità dei fatti, di istruttoria e di motivazione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dalla giurisprudenza consolidata secondo cui, nei provvedimenti attinenti la detenzione e il porto di armi, l’Amministrazione valuta con ampia discrezionalità l’affidabilità del destinatario. Il divieto di detenzione di armi non persegue finalità punitive ma una funzione cautelare, fondata su una valutazione prognostica che non presuppone un concreto abuso già verificatosi.
Si richiama il principio per cui la detenzione di armi costituisce un fatto non ordinario ma eccezionale, in deroga al generale divieto sancito dall’art. 699 cod. pen. e ribadito dall’art. 4 della legge 18 aprile 1975, n. 110.
In fatto, la Prefettura ha valutato le risultanze della nota del Commissariato, che dava conto di condanne per violazioni edilizie e in materia di sicurezza sul lavoro, e di un procedimento per minaccia conclusosi con estinzione del reato per remissione di querela. Il Collegio osserva che le fattispecie di ingiuria e minaccia non sono venute meno per insussistenza del fatto, ma per depenalizzazione e remissione di querela. La vicenda era scaturita da una conflittualità familiare, con minacce finalizzate a ottenere il ritiro di querele.
Ai fini del giudizio di affidabilità, rileva la condotta materiale effettivamente tenuta, a nulla importando che sia stata o meno oggetto di condanna, poiché essa è di per sé indice di una personalità incline alla lite e scarsa capacità di controllo. La giurisprudenza è costante nel ritenere che la remissione di querela e l’archiviazione non eliminano, sul piano storico e fattuale, i comportamenti rilevanti.
Il Collegio ritiene, pertanto, che le conclusioni della Prefettura non siano illogiche né irrazionali e siano supportate da idonea motivazione fondata su valutazioni attuali. Il ricorso è rigettato, con condanna della parte soccombente alle spese di lite, liquidate in € 1.500,00 oltre accessori, e disposizione di oscuramento delle generalità.
Nota della Redazione
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