Improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse (TAR Veneto n. 1602 del 17.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
La dichiarazione della parte ricorrente di non avere più interesse alla decisione, successiva alla comunicazione di fissazione della camera di consiglio ai sensi dell’art. 72-bis cod. proc. amm., legittima una pronuncia di improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse resa con sentenza in forma semplificata. La compensazione delle spese di giudizio può essere disposta in presenza di giusti motivi, valutati anche alla luce dell’assenza di contrarie deduzioni della parte resistente.
Il Fatto
La parte ricorrente, un medico, aveva impugnato dinanzi al TAR Veneto il provvedimento con cui la Regione Veneto aveva disposto la sua esclusione dal corso di formazione specifica in medicina generale. Il ricorso era stato proposto anche avverso gli atti presupposti e consequenziali, tra cui i verbali del comitato scientifico, nonché per l’accertamento del diritto alla riammissione al corso. La Regione Veneto si era costituita in giudizio per resistere.
In vista della camera di consiglio, fissata ai sensi dell’art. 72-bis cod. proc. amm. per la verifica della permanenza dell’interesse al ricorso, la parte ricorrente depositava una nota con cui dichiarava di non avere più alcun interesse alla decisione, chiedendo una declaratoria in conformità con compensazione delle spese di giudizio.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preliminarmente richiamato il disposto dell’art. 72-bis cod. proc. amm., evidenziando che la pronuncia di improcedibilità del gravame può essere effettuata con sentenza in forma semplificata all’esito della camera di consiglio all’uopo fissata, qualora la causa risulti definibile in rito e in mancanza di eccezioni delle parti.
Ha quindi rilevato che la parte ricorrente, a seguito della ricezione della comunicazione di segreteria ex art. 72-bis c.p.a., aveva dichiarato, con nota depositata in giudizio, di non avere più interesse alla decisione del ricorso. Tale dichiarazione, espressa dalla stessa parte istante, ha determinato il venire meno dell’interesse alla definizione nel merito della controversia.
Alla luce di tale circostanza, il Tribunale ha ritenuto di dover dichiarare l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, conformemente alla richiesta della parte ricorrente e senza che risultassero contrarie deduzioni da parte della resistente.
Quanto alle spese, il Collegio ha ravvisato giusti motivi per la compensazione, considerata anche l’assenza di opposizioni sul punto. La pronuncia è stata resa in forma semplificata, come consentito dall’art. 72-bis cod. proc. amm. per le definizioni in rito della controversia.
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Nota della Redazione
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