Ordine di demolizione tardivo su opere oggetto di SCIA consolidata (TAR Sicilia n. 1004 del 30.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di segnalazione certificata di inizio attività, decorso il termine perentorio di trenta giorni previsto dall’art. 19, comma 3, l. n. 241/1990 senza che l’amministrazione adotti un provvedimento inibitorio, gli effetti della segnalazione si consolidano. Il Comune non può quindi ordinare la demolizione delle opere con un atto che si limiti a qualificarle come realizzate in assenza di titolo abilitativo: la rimozione degli effetti della SCIA è ammessa soltanto attraverso l’esercizio del potere di autotutela, con la motivazione rafforzata richiesta dall’art. 21-nonies l. n. 241/1990, ossia con l’indicazione dell’interesse pubblico perseguito e la comparazione con quello privato. In difetto di tali presupposti, e in assenza di falsità o erroneità nella segnalazione, l’ordine demolitorio è illegittimo. La SCIA, del resto, non dà vita a un provvedimento tacito di assenso, ma a un atto del privato che abilita direttamente l’intervento nei casi previsti dalla legge.

Il Fatto

La ricorrente, proprietaria di un appartamento al piano terra adibito a residenza primaria, presentava nel 2017 una SCIA ai sensi dell’art. 20 l.r. Sicilia n. 4/2003 per la realizzazione di alcune verande sotto balcone e di un loggiato. L’intervento otteneva le autorizzazioni del Genio Civile di Messina e della Soprintendenza, e i lavori venivano eseguiti entro l’anno in conformità al progetto.

A distanza di sei anni, a seguito di un sopralluogo del 15 novembre 2023, il Comune riteneva abusive le opere, qualificandole come ampliamento di circa 50 mq, e ne ordinava la demolizione per assenza di permesso di costruire. La ricorrente impugnava l’ordinanza davanti al TAR, deducendo l’avvenuto consolidamento degli effetti della segnalazione e la violazione dei presupposti dell’autotutela.

La Motivazione della Corte

Il Collegio accoglie il ricorso muovendo da un dato documentale incontestato: le opere contestate erano state oggetto di SCIA nel 2017 e avevano ottenuto le autorizzazioni del Genio Civile e della Soprintendenza. Alla segnalazione non aveva fatto seguito, entro il termine di legge, alcun provvedimento inibitorio del Comune.

Il TAR richiama la giurisprudenza amministrativa secondo cui, decorso il termine per l’adozione dei provvedimenti inibitori, l’amministrazione può intervenire solo in presenza delle condizioni dell’art. 21-nonies l. n. 241/1990. La SCIA non determina un assenso tacito, ma resta un atto del privato che abilita direttamente l’attività nei casi consentiti dalla legge. Da ciò deriva che al Comune non è consentito porre nel nulla la segnalazione con un annullamento disposto fuori dai presupposti dell’autotutela.

Nel caso concreto manca qualsiasi atto di autotutela, e l’ordine demolitorio è stato emesso oltre sei anni dalla presentazione della segnalazione, quindi ben oltre i termini di legge. Manca inoltre l’esplicitazione dell’interesse pubblico perseguito e la sua comparazione con l’interesse privato, trattandosi di contestazione sul titolo richiesto e non di falsità o erroneità della segnalazione.

Il Collegio censura anche il difetto di motivazione: di fronte a una SCIA mai contestata, il Comune avrebbe dovuto spiegare perché ritenesse necessario un titolo diverso dalla segnalazione, mentre si è limitato a dichiarare l’opera abusiva “in assenza di titolo abilitativo”, senza menzionare la SCIA del 2017 né le ragioni della sua inidoneità. In assenza di elementi contrari, non prodotti dall’amministrazione, l’ordinanza è stata adottata oltre il termine perentorio e senza i presupposti dell’autotutela.

Il ricorso è quindi accolto per la fondatezza del primo motivo, con assorbimento degli ulteriori, e l’atto impugnato è annullato. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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