Accesso difensivo: silenzio-diniego illegittimo e ordine di esibizione al Comune (TAR Sicilia n. 988 del 30.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di accesso ai documenti amministrativi con finalità difensiva, la valutazione sulla pertinenza del documento rispetto all’esigenza rappresentata va compiuta in astratto, senza che l’Amministrazione detentrice o il giudice amministrativo possano sindacare l’utilità, la decisività o la fondatezza della pretesa che l’istante intende azionare. Nella fattispecie di accesso difensivo, ex art. 24, comma 7, legge n. 241/1990, l’istanza non è esplorativa quando il richiedente qualifica il proprio interesse e individua con sufficiente dettaglio la documentazione correlata alla vicenda contenziosa. L’esistenza del documento costituisce presupposto del diritto di accesso e il relativo onere probatorio grava sull’istante, che può assolvervi anche per presunzioni. Se l’Amministrazione deduce in giudizio l’inesistenza degli atti, non basta la mera affermazione difensiva: occorre una dichiarazione amministrativa formalizzata, proveniente dal dirigente responsabile, previa verifica presso gli uffici competenti.
Il Fatto
La società ricorrente, proprietaria di terreni agricoli prospicienti una strada comunale, aveva subito danni a seguito di una frana riconducibile a lavori di scavo abusivi eseguiti da terzi. Nel giudizio civile la responsabilità dell’ente locale era stata esclusa in primo grado e in appello, con pronuncia impugnata in Cassazione. La società ha poi avviato un’ulteriore causa risarcitoria contro gli autori degli scavi.
In tale contesto ha presentato al Comune un’istanza di accesso per ottenere copia degli atti e provvedimenti adottati dall’ente nei confronti dei responsabili dei lavori. Decorso il termine senza riscontro, si è formato il silenzio-diniego. La società ha quindi chiesto l’annullamento, l’accertamento del proprio diritto all’ostensione, l’ordine di esibizione ex art. 116, comma 4, cod. proc. amm. e il risarcimento del danno.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta anzitutto l’eccezione di tardività della costituzione comunale. Richiamati gli artt. 46, 73 e 87, comma 3, cod. proc. amm., rileva che i termini processuali, dimezzati nel rito dell’accesso, hanno valenza meramente ordinatoria. La memoria è stata comunque depositata entro il termine dimidiato previsto per le difese, risultando pienamente utilizzabile.
Nel respingere le eccezioni di inammissibilità, il Tribunale esclude la natura esplorativa dell’istanza. Il richiedente ha qualificato con dettaglio il proprio interesse, la vicenda contenziosa e la documentazione richiesta, connessa al giudizio civile ancora pendente. Muovendo dalle pronunce dell’Adunanza Plenaria nn. 19, 20 e 21 del 2020 e n. 4 del 2021, la sentenza ribadisce che l’Amministrazione e il giudice dell’accesso non possono compiere valutazioni anticipate sull’influenza o sulla decisività del documento, spettando tale apprezzamento all’autorità investita della questione principale. Il giudice respinge la pretesa solo se platealmente infondata, temeraria o emulativa.
Conseguentemente, le deduzioni del Comune sulla già avvenuta definizione del giudizio civile e sulla disponibilità di elementi probatori da parte della ricorrente sono giudicate ultronee. L’esigenza difensiva è scrutinata in astratto, prescindendo dalla fondatezza della domanda sottostante e dalla concreta utilità della documentazione.
Nel merito, il ricorso è fondato. Il diritto di accesso presuppone l’esistenza e la disponibilità materiale del documento, con onere probatorio a carico dell’istante. La società ha però chiesto anche la conferma dell’eventuale inesistenza degli atti. Il Comune, dopo il silenzio, ha affermato solo con la difesa in giudizio di non detenere alcun progetto o autorizzazione. Il Collegio ritiene insufficiente la mera affermazione difensiva: se l’Amministrazione deduce l’inesistenza, deve dimostrare di aver svolto adeguate verifiche e produrre una dichiarazione formalizzata del dirigente responsabile, non surrogabile dall’attività processuale.
Il Tribunale accoglie quindi la domanda e ordina al Comune, ex art. 116, comma 4, cod. proc. amm., di esibire la documentazione entro trenta giorni o, in subordine, di attestare con atto espresso l’inesistenza previa verifica. La domanda risarcitoria è invece stralciata, con conversione al rito ordinario e fissazione di pubblica udienza. Spese liquidate a carico dell’Amministrazione e compensate con i controinteressati non costituiti; esclusa la responsabilità aggravata.
Nota della Redazione
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