Rivalutazione dell’offerta tecnica dopo l’apertura delle offerte economiche e segretezza (TAR Sicilia n. 985 del 30.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nelle procedure di affidamento con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, le offerte economiche devono restare segrete fino alla conclusione delle valutazioni sulle offerte tecniche. La stazione appaltante che, in sede di autotutela decisoria, intenda eliminare errori di valutazione dell’offerta tecnica già compiuta, non può limitarsi a correggere i punteggi assegnati dopo l’apertura delle offerte economiche. Il principio di segretezza ammette una sola eccezione, costituita dalla correzione di errori materiali riconoscibili ictu oculi, senza necessità di particolare sforzo interpretativo. Ove l’errore non sia di tal fatta, l’unico esercizio legittimo del potere di autotutela è l’annullamento dell’intera gara relativa al lotto, con nuova indizione della procedura e riapertura dei termini erga omnes.
Il Fatto
Una azienda sanitaria provinciale indice una gara aperta, ai sensi dell’art. 71, comma 3, d.lgs. n. 36/2023, per la fornitura in service di sistemi diagnostici, articolata in più lotti. Per il lotto di interesse, aggiudicato con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa secondo il miglior rapporto qualità/prezzo (art. 108, comma 2, lett. c), d.lgs. n. 36/2023), partecipano due sole imprese.
All’esito delle valutazioni, il lotto è aggiudicato alla società ricorrente con 89,50 punti, mentre la controinteressata si colloca seconda con 87,22 punti. La seconda classificata chiede alla stazione appaltante di riaprire l’offerta tecnica della prima. La commissione giudicatrice aderisce in parte ai rilievi e azzera tre sub-criteri, attribuendo zero punti. La stazione appaltante avvia il procedimento di revoca dell’aggiudicazione e, con deliberazione dirigenziale, revoca l’aggiudicazione alla ricorrente e la dispone in favore della controinteressata. La ricorrente impugna; la controinteressata propone ricorso incidentale.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta la questione centrale: se la stazione appaltante possa rivalutare l’offerta tecnica in sede di autotutela dopo che le offerte economiche sono state aperte e valutate. Il provvedimento finale, pur qualificato come revoca, è inquadrabile nell’ambito dell’annullamento d’ufficio di cui all’art. 21-nonies legge n. 241/1990, trattandosi di determinazione di secondo grado volta a eliminare profili di illegittimità dell’aggiudicazione originaria.
Il Collegio richiama il consolidato orientamento secondo cui, nel criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, le offerte economiche devono restare segrete fino alla conclusione della valutazione di quelle tecniche. La conoscenza anticipata degli elementi economici da parte della commissione è ex se idonea a condizionare, anche solo in astratto, l’attività valutativa, a presidio dei principi di imparzialità e buon andamento di cui all’art. 97 Cost. Il principio resta vulnerato quando le operazioni valutative siano ripetute dopo che le offerte erano già state conosciute e valutate.
L’unica eccezione ammessa è la correzione di errori materiali. Il Collegio distingue l’errore di valutazione, che attiene alla formazione della volontà dell’organo, dall’errore materiale, che si colloca nella successiva fase di esternazione. L’errore materiale deve essere una svista obiettivamente rilevabile dall’atto e riconoscibile come errore palese secondo un criterio di normalità. Non è sufficiente la dichiarazione della commissione che definisce l’intervento postumo come errore materiale: occorre che l’errore sia immediatamente percepibile ab externo.
Nel caso concreto, le operazioni di rivalutazione non sono riducibili a mere correzioni di errori materiali, difettando la rilevabilità ictu oculi. Si tratta invece di una rivalutazione dell’offerta tecnica intervenuta dopo l’apertura e la valutazione delle offerte economiche. La stazione appaltante, per eliminare gli errori, avrebbe dovuto annullare l’intera gara del lotto, con nuova indizione e riapertura dei termini.
Il Collegio respinge la tesi minoritaria secondo cui il principio opererebbe solo per le componenti discrezionali e non per i criteri c.d. on/off, poiché anche l’accertamento del possesso di un requisito passa per l’interpretazione della lex specialis, attività discrezionale. Il ricorso principale è quindi accolto per la fondatezza della censura esaminata in via principale; il ricorso incidentale, che contestava la mancata esclusione dell’offerta della ricorrente, è respinto in quanto infondato. Le spese seguono la soccombenza.
Nota della Redazione
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