Indennità fine servizio e servizio non di ruolo spettano al giudice ordinario (TAR Sicilia n. 960 del 27.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
La controversia avente ad oggetto l’indennità per cessazione dal servizio è devoluta al giudice ordinario quando la definitiva cessazione del rapporto di lavoro sia successiva al 30 giugno 1998. Rientrano nell’ambito applicativo dell’art. 69, comma 7, del decreto legislativo n. 165/2001 anche le controversie sul trattamento di liquidazione riferito a segmenti di rapporto anteriori a tale data. Il diritto alla liquidazione dell’indennità non sorge, tuttavia, in presenza di una mera modifica del rapporto che non ne comporti l’estinzione, come nel passaggio dal tempo determinato al tempo indeterminato. La residua giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo per i periodi anteriori al 30 giugno 1998 è subordinata alla proposizione dell’azione, a pena di decadenza, entro il 15 settembre 2000.
Il Fatto
Il ricorrente ha chiesto l’accertamento del diritto alla riliquidazione dell’indennità per cessazione dal servizio, ai sensi dell’art. 1 della legge n. 152/1968, con riferimento al periodo di servizio non di ruolo prestato alle dipendenze di un ente locale dall’1 giugno 1979 al 31 maggio 1985, in forza della legge n. 285/1977. In tale periodo il dipendente è stato iscritto alla gestione previdenziale e l’ente ha versato i relativi contributi.
Dall’1 giugno 1985 il rapporto è stato trasformato a tempo indeterminato, con immissione in ruolo e prosecuzione ininterrotta fino al collocamento a riposo del 31 agosto 2019. All’atto della cessazione l’INPS ha liquidato l’indennità di fine servizio limitatamente al periodo di ruolo, donde la domanda di condanna dell’ente al pagamento delle somme relative al servizio non di ruolo, oltre interessi e rivalutazione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha anzitutto respinto l’istanza di rinvio della decisione, rilevando che vi osta l’esplicita previsione dell’art. 73, primo comma-bis, c.p.a. e che la parte aveva già usufruito dei termini a difesa per il deposito della memoria conclusionale.
Nel merito della giurisdizione, il Tribunale richiama l’art. 69, comma 7, del decreto legislativo n. 165/2001: sono attribuite al giudice ordinario le controversie relative al periodo del rapporto successivo al 30 giugno 1998, mentre quelle relative al periodo anteriore restano devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo solo se proposte, a pena di decadenza, entro il 15 settembre 2000.
La Corte richiama la giurisprudenza delle Sezioni Unite n. 1858 del 2011, che a sua volta richiama Sezioni Unite n. 17633 del 2003, secondo cui rientrano nell’ambito applicativo della norma anche le controversie sul trattamento di liquidazione riferito a rapporti o segmenti di rapporto cessati prima del 30 giugno 1998, e il termine del 15 settembre 2000 costituisce un vero e proprio termine di decadenza per la proponibilità dell’azione.
Nel caso concreto la liquidazione è intervenuta nel 2019. Sebbene il segmento temporale rilevante sia anteriore al 30 giugno 1998, non vi è stata alcuna previa liquidazione del trattamento relativa al periodo non di ruolo, poiché il diritto a tale liquidazione non sorge in assenza di una vera e propria cessazione del rapporto, essendo intervenuta solo una modifica non estintiva dello stesso: così la Cassazione, Sezione Lavoro, n. 9494 del 2022.
Il rapporto di lavoro, pertanto, non è cessato prima del 30 giugno 1998, ma si è solo trasformato. Ne deriva l’affermazione della giurisdizione del giudice ordinario, innanzi al quale la domanda potrà essere riproposta ai sensi e per gli effetti dell’art. 11, secondo comma, c.p.a. Il Tribunale precisa infine che la propria precedente sentenza n. 2064 del 2019 riguardava una fattispecie in cui il rapporto era definitivamente cessato il 31 gennaio 1996. Nulla è disposto sulle spese, non essendosi l’amministrazione intimata costituita.
Nota della Redazione
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