Ottemperanza al decreto ingiuntivo sulla carta docente e commissario ad acta (TAR Sicilia n. 957 del 26.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il giudizio di ottemperanza è esperibile anche per l’esecuzione di un decreto ingiuntivo emesso dal giudice ordinario e divenuto definitivo, rientrando tra i provvedimenti giurisdizionali di cui all’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm.. L’Amministrazione che non contesti il titolo né provi l’avvenuto pagamento è tenuta a dare esecuzione al giudicato, poiché i fatti estintivi, modificativi o impeditivi del diritto vanno provati da chi ha interesse a eccepirli, ai sensi dell’art. 2697 cod. civ.. Nel caso di persistente inottemperanza il giudice nomina commissario ad acta un dirigente della stessa Amministrazione, escludendo ogni compenso in applicazione analogica dell’art. 5-sexies, comma 8, legge n. 89/2001. La condanna al pagamento di una somma ulteriore ex art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. può essere negata quando il ritardo sia ascrivibile a un contenzioso eccezionale e notorio.

Il Fatto

La ricorrente, docente, ha chiesto l’ottemperanza al decreto ingiuntivo n. 135/2025 emesso dal giudice del lavoro, con il quale il Ministero dell’Istruzione e del Merito era stato condannato ad attribuirle la carta elettronica del docente per complessivi € 500,00. Il titolo, notificato in forma esecutiva, è divenuto definitivo per decorrenza dei termini di impugnazione, come da attestazione di conformità.

Il Ministero, pur regolarmente evocato, non si è costituito e non ha provveduto al pagamento. Decorso il termine dilatorio, la ricorrente ha agito ai sensi dell’art. 114 cod. proc. amm., chiedendo la nomina di un commissario ad acta e il pagamento degli interessi legali a titolo di astreinte.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha preliminarmente qualificato il titolo posto a base dell’azione. Trattandosi di decisione del giudice ordinario passata in giudicato, il provvedimento rientra nella categoria per cui l’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm. ammette il giudizio di ottemperanza. È stato altresì verificato il rispetto del termine decennale dell’art. 114, comma 1, cod. proc. amm. e di quello di deposito del ricorso ex art. 87, comma 3, cod. proc. amm., nonché l’avvenuta notificazione del titolo all’Amministrazione ai sensi dell’art. 14 d.l. n. 669/1996, convertito in legge n. 30/1997.

Nel merito, il Collegio ha rilevato che il Ministero non ha contestato specificamente il titolo né ha comprovato l’avvenuto pagamento. Ha quindi applicato il principio per cui i fatti estintivi, modificativi e impeditivi dei diritti vanno provati da chi ha interesse a eccepirli, ai sensi dell’art. 2697 cod. civ., riconoscendo la sussistenza dell’obbligo giuridico di dare esecuzione al giudicato.

È stato pertanto ordinato al Ministero di dare esecuzione al titolo entro novanta giorni dalla comunicazione in via amministrativa o, se anteriore, dalla notifica della decisione a cura di parte. La richiesta di condanna ex art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. è stata invece respinta, sul rilievo che il ritardo nell’esecuzione deve imputarsi all’improvviso e ingente contenzioso generatosi sulla medesima questione, suscettibile di incidere sulle capacità organizzative dell’Amministrazione.

Per il caso di persistente inottemperanza, il Collegio ha nominato sin d’ora commissario ad acta il direttore generale della competente Direzione generale del Ministero, con facoltà di delega a un funzionario del medesimo Ufficio, che provvederà entro novanta giorni decorrenti dalla scadenza del termine assegnato all’Amministrazione. Al commissario non è riconosciuto alcun compenso, poiché l’attività rientra nell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale: in tal senso opera, per analogia, la disposizione dell’art. 5-sexies, comma 8, legge n. 89/2001, introdotta dall’art. 1, comma 777, lett. l), legge n. 208/2015, applicabile, secondo la giurisprudenza amministrativa richiamata, anche alle altre condanne al pagamento di somme di denaro. Le spese di lite, liquidate forfetariamente in € 300,00 oltre accessori, seguono la soccombenza e sono distratte a favore del procuratore dichiaratosi anticipatario.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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