Accesso agli atti di gara e tutela dei segreti commerciali (TAR Lombardia n. 703 del 20.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
La procedura con cui il Comune, per finalità di interesse generale, contingentа il numero degli operatori abilitati al servizio di noleggio di monopattini elettrici in sharing non rientra nell’ambito di applicazione del Codice dei contratti pubblici, non essendo qualificabile né come appalto né come concessione di servizio. Ne deriva che l’accesso agli atti della selezione non è assoggettato alla disciplina speciale dell’art. 35 d.lgs. 36/2023, ma alla disciplina generale dell’accesso documentale degli artt. 22 ss. l. 241/1990. In tale cornice il bilanciamento non investe solo i veri e propri segreti industriali e commerciali, ma più ampie esigenze di riservatezza di natura imprenditoriale, che tuttavia recedono quando la conoscenza del documento sia necessaria all’istante per curare o difendere i propri interessi giuridici. L’opposizione del controinteressato fondata su allegazioni generiche e non provate dell’esistenza di segreti tecnici e commerciali, secondo la nozione dell’art. 98 d.lgs. 30/2005, non può prevalere sul diritto di difesa costituzionalmente tutelato dall’art. 24 Cost.
Il Fatto
Il Comune di Bergamo ha pubblicato un avviso per individuare due operatori interessati a svolgere sul territorio comunale il servizio di mobilità in sharing a flusso libero con monopattini elettrici. La procedura non mirava ad affidare un appalto o una concessione, ma a selezionare i titolari dei soli titoli abilitativi, in un contesto di contingentamento degli stessi.
All’esito della selezione una società si è classificata prima, seguita da quattro concorrenti in posizione non utile. Tre di questi ultimi hanno chiesto al Comune l’accesso alla documentazione di gara. La prima classificata si è opposta all’ostensione della propria offerta, deducendo l’esistenza di segreti tecnici e commerciali. Il Comune ha accolto le tre istanze di accesso e ha rigettato le opposizioni. La società capoclassifica ha impugnato tali provvedimenti davanti al TAR, che ha rigettato il ricorso.
La Motivazione della Corte
Il giudice muove dalla qualificazione della fattispecie. Richiamando la giurisprudenza amministrativa, rileva che il servizio di noleggio dei monopattini elettrici non integra un servizio pubblico e rientra tra le attività imprenditoriali tendenzialmente liberalizzate, soggette ad autorizzazione preventiva ove ricorrano ragioni imperative di interesse generale, quali la sicurezza della circolazione e la tutela degli utenti. Ne segue che la procedura di contingentamento non ricade nel d.lgs. 36/2023.
Da qui la prima conseguenza: l’accesso agli atti della selezione non è assoggettato alla disciplina speciale dell’art. 35 d.lgs. 36/2023, interpretato alla luce della giurisprudenza unionale, che impone un bilanciamento tra esigenze difensive del richiedente e segreti del controinteressato. Trova invece applicazione la disciplina generale dell’accesso documentale degli artt. 22 ss. l. 241/1990, con la nozione ampia di controinteressato di cui all’art. 22, comma 1, lett. c, e il limite dell’art. 24, comma 6, lett. d, che protegge la riservatezza degli interessi industriali e commerciali.
La regola decisiva discende dall’art. 24, comma 7, l. 241/1990: l’accesso agli atti la cui conoscenza sia necessaria per difendere i propri interessi giuridici è comunque garantito. Il Collegio rileva che le tre istanti, partecipanti non classificatesi in posizione utile, intendono verificare la legittimità della selezione per valutare l’opportunità di impugnarla. Esse hanno quindi necessità di conoscere gli elementi su cui la Commissione ha espresso le proprie valutazioni. Esiste così il collegamento tra esigenza difensiva, situazione soggettiva finale e documento richiesto, richiesto dalla giurisprudenza amministrativa, fondato sul diritto di difesa ex art. 24 Cost.
Ciò vale anche per l’istanza della quarta classificata, che ha chiesto l’accesso alle sole offerte delle prime due, potendo in un secondo momento richiedere quella della terza. La ricorrente, peraltro, non si era opposta a tale istanza nel procedimento e nel giudizio ha abbandonato la contestazione sull’interesse difensivo delle altre, sicché l’accesso integrale risulta incontestato. Ne deriva l’irrilevanza degli asseriti segreti.
Ad abundantiam, il Collegio esclude che vi fossero effettivi segreti tecnici e commerciali da tutelare. La nozione dell’art. 98 d.lgs. 30/2005 esige che le informazioni siano segrete, abbiano valore economico in quanto tali e siano sottoposte a misure adeguate a mantenerle riservate. Le allegazioni della ricorrente, tanto nel procedimento quanto nella tabella prodotta nel giudizio, sono rimaste generiche e stereotipate, senza individuazione specifica dell’oggetto, della funzione e del vantaggio competitivo, e senza alcuna prova dell’esistenza e della protezione dei pretesi segreti. Il ricorso è pertanto respinto, con condanna alle spese.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.