Ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro sulla Carta elettronica del docente (TAR Veneto n. 293 del 04.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
L’azione di ottemperanza prevista dall’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm. è esperibile per conseguire l’attuazione delle sentenze passate in giudicato del giudice ordinario, al fine di ottenere l’adempimento dell’obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi al giudicato. La copia attestata conforme del provvedimento giurisdizionale, ai sensi dell’art. 479 cod. proc. civ. come novellato dal d.lgs. n. 149/2022, costituisce titolo esecutivo senza necessità di apposizione della formula esecutiva. Decorso inutilmente il termine dilatorio di 120 giorni di cui all’art. 14 del d.l. n. 669/1996, il giudice amministrativo dichiara l’obbligo dell’amministrazione di dare esatta esecuzione al giudicato e nomina, sin d’ora, il Commissario ad acta per l’ipotesi di perdurante inerzia.

Il Fatto

La parte ricorrente agisce in ottemperanza per conseguire l’attuazione della sentenza n. 409/2023, pubblicata l’8.11.2023, resa dal Tribunale di Treviso, Sezione Lavoro. Con quella pronuncia era stato accertato il diritto all’assegnazione della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente di cui all’art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015, del valore annuo di 500,00 euro, per ogni anno scolastico di servizio a tempo determinato prestato per il Ministero dell’Istruzione e del Merito, con condanna al pagamento di 2.000,00 euro.

La ricorrente espone di aver notificato la sentenza presso il domicilio digitale dell’amministrazione soccombente e che la pronuncia è passata in giudicato. Lamenta l’inutile decorso del termine di 120 giorni previsto per l’esecuzione forzata nei confronti delle pubbliche amministrazioni. Chiede quindi l’attivazione della Carta elettronica con l’accredito della somma oggetto di condanna e la nomina di un Commissario ad acta. Il Ministero, regolarmente intimato, non si è costituito.

La Motivazione della Corte

Il TAR Veneto accoglie il ricorso muovendo dalla disposizione dell’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm., che consente l’azione di ottemperanza per l’attuazione delle sentenze passate in giudicato del giudice ordinario, al fine di ottenere l’adempimento dell’obbligo di conformazione dell’amministrazione al giudicato.

Il Collegio verifica anzitutto la ritualità della notificazione del titolo esecutivo presso il domicilio digitale dell’amministrazione, richiamando l’art. 479 cod. proc. civ. nel testo novellato dall’art. 3, comma 34, lett. e), del d.lgs. n. 149/2022. Da tale disciplina si ricava che le copie attestate conformi dei provvedimenti giurisdizionali costituiscono titolo esecutivo senza più necessità di apposizione della formula esecutiva.

Accerta poi l’infruttuoso decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notifica del titolo, previsto per le esecuzioni forzate nei confronti delle pubbliche amministrazioni dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito con modificazioni dalla legge n. 30/1997. Rileva inoltre che la sentenza da ottemperare è passata in giudicato, come attestato dal certificato ex art. 124 disp. att. cod. proc. civ. prodotto dalla ricorrente.

Costituisce circostanza di fatto incontestata che l’amministrazione non abbia dato esecuzione alla pronuncia. Il Tribunale dichiara pertanto l’obbligo della stessa di dare esatta ed integrale esecuzione al titolo giudiziale nel termine di 60 giorni dalla comunicazione o dalla notificazione della sentenza, e, per l’effetto, di attivare la Carta elettronica e di versare in essa l’importo oggetto del capo condannatorio, esclusi ulteriori accessori, non potendo tale importo essere equiparato a voci retributive.

In accoglimento della domanda viene nominato sin d’ora, per il caso di perdurante inerzia, quale Commissario ad acta il Direttore generale della competente Direzione generale del Ministero, con facoltà di delega ad altro dirigente e con l’ulteriore termine di 60 giorni. Il Commissario dovrà provvedere all’allocazione della somma in bilancio, ove manchi apposito stanziamento, e all’espletamento delle fasi di impegno, liquidazione, ordine e pagamento della spesa. L’esaurimento dei fondi di bilancio o la mancanza di disponibilità di cassa non costituiscono legittima causa di impedimento all’esecuzione del giudicato. Trattandosi di funzioni affidate a un dipendente pubblico già inserito nella struttura dell’amministrazione debitrice, non si dà luogo alla liquidazione di alcun compenso. Le spese seguono la soccombenza, con clausola di distrazione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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