Certificato di idoneità tecnica pirotecnica autonomo dalla licenza di polizia (TAR Sicilia n. 950 del 26.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il certificato di idoneità tecnica per l’esercizio dell’attività di pirotecnico, rilasciato dal prefetto su conforme parere della commissione tecnica ai sensi dell’art. 101, comma 1, r.d. 6 maggio 1940, n. 635, è titolo autonomo e distinto dalla licenza per fabbricare o accendere fuochi d’artificio. Il suo rilascio presuppone esclusivamente l’accertamento della capacità tecnica dell’istante e non può essere subordinato alla verifica dei requisiti di affidabilità di cui agli artt. 11 e 43 r.d. 18 giugno 1931, n. 773, che riguardano il solo titolo abilitativo di polizia. Il provvedimento prefettizio che rigetti l’istanza di certificazione sulla base di valutazioni di inaffidabilità personale è pertanto illegittimo per estraneità dei presupposti e per essere stato adottato ultra petita.
Il Fatto
Il ricorrente ha chiesto alla Prefettura di Siracusa il rilascio del certificato di idoneità tecnica allo svolgimento dell’attività di pirotecnico, ai sensi dell’art. 101 r.d. n. 635/1940. L’amministrazione ha dapprima espresso parere sfavorevole, comunicato con nota di preavviso ex art. 10-bis legge n. 241/1990, e ha poi negato il titolo con provvedimento dell’11 ottobre 2024, fondando il diniego su valutazioni relative alla sua inaffidabilità.
Il ricorrente ha impugnato il diniego davanti al TAR Sicilia, sostenendo di aver richiesto la sola certificazione tecnica e non la licenza per fabbricare o accendere fuochi d’artificio, e contestando che l’amministrazione avesse esaminato presupposti estranei al titolo richiesto. In via subordinata ha dedotto il difetto di istruttoria e di motivazione. Con ordinanza n. 153/2025 del 26 maggio 2025 il C.G.A.R.S., riformando l’ordinanza cautelare di primo grado, ha accolto l’istanza del ricorrente.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha aderito all’interpretazione già resa in sede cautelare dal C.G.A.R.S., discostandosi dai propri precedenti. La questione riguarda la distinzione tra la licenza prevista dall’art. 101, comma 1, r.d. n. 635/1940, per fabbricare o accendere fuochi d’artificio, e il propedeutico ma autonomo certificato di idoneità richiamato dalla stessa disposizione e disciplinato dal comma 3.
Solo la licenza richiede i requisiti di affidabilità di cui agli artt. 11 e 43 TULPS, mentre il certificato di idoneità si fonda sull’accertamento della conoscenza delle sostanze impiegate e della tecnica di fabbricazione e accensione dei fuochi. Tale distinzione è confermata dalla giurisprudenza amministrativa, che riconosce la certificazione come necessaria sia per gli spettacoli pirotecnici sia per l’attività di operaio in una fabbrica di fuochi.
Il Collegio richiama l’omologo regime dell’art. 8 d.l. 27 luglio 2005, n. 144, che per la licenza di fochino prevede la concorrenza del certificato di idoneità tecnica e del nulla osta questorile. La ripetizione dell’aggettivo “previo” dimostra che le valutazioni tecniche e quelle sull’affidabilità restano separate, evitando sovrapposizioni. La revoca del nulla osta, ai sensi del comma 4, incide solo sulla licenza e non sulla certificazione tecnica.
Il provvedimento impugnato è quindi illegittimo sotto due profili: non si è limitato ad accertare i presupposti di idoneità tecnica, unico titolo richiesto, ma ha rigettato l’istanza su valutazioni proprie del rilascio della licenza; ed è stato adottato ultra petita, avendo negato la licenza a fronte di una domanda volta alla sola certificazione prodromica.
Accolto il primo motivo e assorbito il secondo, il ricorso è accolto e il provvedimento annullato. Le spese sono compensate, salvo il rimborso del contributo unificato a carico dell’amministrazione.
Nota della Redazione
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