Ottemperanza a giudicato del giudice ordinario e nomina del commissario ad acta (TAR Sicilia n. 955 del 26.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il giudizio di ottemperanza è esperibile, ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm., anche per l’esecuzione di sentenze del giudice ordinario passate in giudicato. Il ricorso è soggetto al termine decennale di cui all’art. 114, comma 1, cod. proc. amm. e, per il deposito, all’art. 87, comma 3, cod. proc. amm. Incombe sull’Amministrazione, in applicazione dell’art. 2697 cod. civ., la prova dei fatti estintivi, modificativi o impeditivi dell’obbligo esecutivo. Accertato il perdurante inadempimento, il giudice ordina l’esecuzione del titolo entro un termine e, per il caso di ulteriore inottemperanza, nomina un commissario ad acta. Il ritardo esecutivo, se riconducibile a un contenzioso seriale e ingente, non giustifica la condanna di cui all’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. Il commissario scelto tra i dirigenti dell’Amministrazione debitrice non ha diritto a compenso, per applicazione analogica dell’art. 5-sexies, comma 8, legge n. 89/2001.

Il Fatto

Il ricorrente ha agito in ottemperanza per ottenere l’esecuzione di una sentenza del giudice ordinario che aveva condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito a corrispondergli la carta elettronica del docente per complessivi 1.500,00 euro, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell’art. 22, comma 36, legge n. 724 del 1994.

Il titolo, munito di attestazione di conformità e notificato all’Amministrazione in forma esecutiva, era passato in giudicato per mancata impugnazione. Decorso il termine dilatorio di 120 giorni, il ricorrente ha dedotto il perdurante inadempimento e ha chiesto, ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. d), cod. proc. amm., la nomina di un commissario ad acta, oltre agli interessi a titolo di astreinte. Il Ministero, regolarmente evocato, non si è costituito.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha preliminarmente verificato l’ammissibilità del rimedio. La sentenza di cui si chiede l’esecuzione è un provvedimento del giudice ordinario passato in giudicato e rientra, pertanto, tra quelli per cui l’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm. consente il giudizio di ottemperanza.

Il Tribunale ha poi riscontrato il rispetto dei presupposti processuali: il termine decennale dell’art. 114, comma 1, cod. proc. amm. e il termine di deposito dell’art. 87, comma 3, cod. proc. amm. È stata inoltre documentata la notificazione della sentenza all’Amministrazione, come richiesto dall’art. 14 d.l. n. 669 del 1996, convertito in legge n. 30 del 1997.

Nel merito, il Collegio ha rilevato che l’azione è stata ritualmente esercitata e che il Ministero non ha contestato il titolo né ha comprovato l’avvenuto pagamento. In applicazione del principio per cui i fatti estintivi, modificativi e impeditivi vanno provati da chi ha interesse a eccepirli, ai sensi dell’art. 2697 cod. civ., sussiste l’obbligo di dare esecuzione alla sentenza.

È stato quindi ordinato al Ministero di provvedere entro novanta giorni dalla comunicazione o dalla notifica della sentenza. La richiesta di condanna ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. è stata invece respinta: il ritardo esecutivo è imputabile al contenzioso ingente e improvviso sulla medesima questione, suscettibile di incidere sulle capacità organizzative dell’Amministrazione.

Per il caso di persistente inottemperanza, il Collegio ha nominato commissario ad acta il direttore generale della competente Direzione generale, con facoltà di delega, escludendo ogni compenso in quanto dirigente dello stesso Ministero. A sostegno, richiama l’applicazione analogica dell’art. 5-sexies, comma 8, legge n. 89/2001, con richiamo a plurimi precedenti di merito. Le spese sono poste a carico del Ministero soccombente, con distrazione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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