Carta docenti: ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro e astreinte (TAR Campania n. 1688 del 10.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’azione di ottemperanza proposta ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm. è ammissibile anche quando il titolo esecutivo sia costituito da una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato, non essendo più richiesta l’apposizione della formula esecutiva sulle copie attestate conformi. Il decorso infruttuoso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del D.L. n. 669/1996 condiziona la proponibilità della domanda esecutiva nei confronti della pubblica amministrazione. Accertata l’inerzia, il giudice amministrativo dichiara l’obbligo di esatta esecuzione del giudicato e nomina il commissario ad acta. L’astreinte di cui all’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. va parametrata agli interessi legali, con decorrenza dal sessantesimo giorno dalla notificazione e tetto massimo del 10% dell’importo dovuto.
Il Fatto
La ricorrente, docente con contratti a tempo determinato, aveva ottenuto dal giudice del lavoro l’accertamento del diritto al beneficio economico di € 500,00 annui per tre annualità, erogato tramite la c.d. carta elettronica del docente prevista dall’art. 1 della legge n. 107/2015, con condanna del Ministero all’attribuzione del buono elettronico di complessivi € 1.500,00 e al pagamento delle spese.
La sentenza, non impugnata, è passata in giudicato ed è stata notificata all’amministrazione per l’esecuzione. Decorso inutilmente il termine di 120 giorni, la ricorrente ha proposto ricorso per ottemperanza, chiedendo la condanna al pagamento, la nomina di un commissario ad acta e la fissazione di una penale per l’ulteriore ritardo. Il Ministero si è costituito con atto di stile.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preliminarmente verificato la sussistenza dei presupposti processuali. È rispettato il termine dell’art. 114, comma 1, cod. proc. amm., trattandosi di azione di ottemperanza, ed è osservato quello dell’art. 87, comma 2, lett. d), e 3, cod. proc. amm. La sentenza risulta passata in giudicato e il termine dilatorio di 120 giorni è decorso infruttuosamente.
Nel merito, l’amministrazione non ha allegato alcuna prova dell’adempimento. Il Tribunale ha quindi dichiarato l’obbligo di dare esatta ed integrale esecuzione al titolo, fissando il termine di 60 giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza, con onere di depositare la prova dell’adempimento mediante documentazione conforme alle disposizioni sul processo amministrativo telematico.
In accoglimento della domanda, è stato nominato commissario ad acta il responsabile della competente Direzione generale del Ministero, con facoltà di delega, il quale, decorso inutilmente il termine, dovrà porre in essere gli atti esecutivi entro ulteriori 60 giorni dalla comunicazione della scadenza. Il commissario provvederà all’allocazione della somma in bilancio, all’impegno, alla liquidazione e al pagamento, restando escluso che l’esaurimento dei fondi o la mancanza di disponibilità di cassa costituiscano legittimo impedimento.
Quanto alla domanda di condanna al pagamento di somma ulteriore ex art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm., l’astreinte è stata parametrata agli interessi legali su quanto risultante dal giudicato, con funzione compulsiva e di garanzia dell’effettività della tutela ex art. 1 cod. proc. amm. I criteri fissati sono: dies a quo il sessantesimo giorno dalla notificazione o comunicazione della sentenza; dies ad quem il giorno dell’adempimento spontaneo, anche tardivo, non perdendo l’amministrazione il potere di provvedere in caso di insediamento del commissario (Adunanza Plenaria n. 8/2021); limite massimo del 10% dell’importo dovuto (Adunanza Plenaria n. 7/2019). Alla liquidazione provvederà il commissario. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in € 1.200,00, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
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Nota della Redazione
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