Rigetto dell’ampliamento demaniale legittimo se l’uso proposto esula dalla destinazione portuale (TAR Sicilia n. 913 del 23.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
In materia di concessioni demaniali marittime, il diniego opposto all’istanza di ampliamento è legittimo quando l’attività che il richiedente intende svolgere sull’area richiesta esula dalla destinazione d’uso impressa all’area portuale dal piano regolatore portuale e dal regolamento della Capitaneria di Porto. Il provvedimento di rigetto fondato su una pluralità di ragioni autonome, ciascuna idonea a sorreggerlo, è legittimo quando almeno uno dei capi di motivazione sia immune da vizi e congruo: in tal caso difetta l’interesse del ricorrente all’esame delle censure rivolte agli altri capi, che non potrebbero condurre all’annullamento. La valutazione comparativa ex art. 37 cod. nav. delle istanze concorrenti non è scrutinabile nel merito ove il profilo pregiudiziale della destinazione d’uso sia correttamente risolto dall’Amministrazione.

Il Fatto

La società ricorrente è concessionaria di un’area demaniale marittima in ambito portuale, dove esercita attività di cantieristica navale. Nel 2011 ha presentato istanza di ampliamento per ulteriori mq 4.273,16, istanza istruita in via concorrenziale, ex art. 37 cod. nav., con altra domanda presentata da una società controinteressata sulla medesima area.

Dopo una lunga vicenda procedimentale e diversi giudizi, l’Autorità di Sistema Portuale, subentrata all’ARTA, ha respinto l’istanza con provvedimento del 12 aprile 2024, ritenendo la proposta non rispondente ai criteri di comparazione e in contrasto con la destinazione d’uso dell’area. La società ricorrente ha impugnato tale diniego e, con motivi aggiunti, la successiva concessione rilasciata alla controinteressata, deducendo eccesso di potere, carenza di istruttoria e di motivazione, travisamento dei fatti e falso presupposto.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha qualificato il diniego come atto plurimotivato, fondato su due capi autonomi: la non rispondenza dell’istanza ai criteri comparativi e il contrasto tra la destinazione d’uso proposta e le previsioni del piano regolatore portuale. Secondo consolidata giurisprudenza amministrativa, un provvedimento sorretto da più ragioni autonome è legittimo se almeno una di esse è esente da vizi e idonea a giustificarlo: ne deriva la carenza di interesse della ricorrente all’esame delle censure ulteriori.

Il profilo pregiudiziale attiene alla destinazione d’uso. La ricorrente ha sostenuto che l’area sarebbe servita allo stoccaggio e alla movimentazione di imbarcazioni, non all’attività cantieristica. Il Tribunale ha però rilevato che la documentazione allegata alla domanda conferma come la disponibilità di ulteriori spazi fosse finalizzata ad ampliare le attività del cantiere e ad accogliere un maggior numero di imbarcazioni.

Secondo il Collegio l’attività di deposito di imbarcazioni ante o post lavorazione non rientra nella nozione di stoccaggio portuale prevista dal d.a. n. 1013/1987, che ricomprende il deposito, la custodia e la gestione delle merci tra sbarco e destinazione finale. Le imbarcazioni non sono qualificabili come merci in tale accezione.

La destinazione impressa all’area risulta inoltre congrua rispetto al regolamento della Capitaneria di Porto del 2018, che per la Banchina di Riva prevede naviglio mercantile e naviglio per servizi tecnico-nautici, rendendo ragionevole destinare il piazzale allo stoccaggio delle merci da imbarcare o sbarcare.

Superate le eccezioni in rito, il ricorso principale e i motivi aggiunti sono stati respinti perché infondati, con compensazione delle spese in ragione delle peculiarità della vicenda e del lungo tempo intercorso tra la domanda di concessione e la determinazione finale.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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