Carta docente al personale precario: l’ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro impone l’esecuzione immediata (TAR Lombardia n. 2710 del 29.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
La sentenza del giudice del lavoro che riconosce al docente precario il diritto alla carta elettronica per la formazione per gli anni scolastici precedenti all’immissione in ruolo costituisce titolo esecutivo e va ottemperata dall’Amministrazione nel termine di centoventi giorni dalla notificazione, ex art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996. Decorso inutilmente tale termine, il giudice dell’ottemperanza accoglie il ricorso e assegna all’Amministrazione un termine per dare esecuzione al giudicato, nominando sin d’ora un commissario ad acta per il caso di persistente inottemperanza. Il commissario, organo ausiliario del giudice, può avvalersi dell’istituto del pagamento in conto sospeso di cui all’art. 14, comma 2, del medesimo decreto legge.
Il Fatto
Una docente ha agito davanti al Tribunale di Busto Arsizio, Sezione Lavoro, per ottenere il riconoscimento della carta elettronica del docente per gli anni scolastici 2019/20, 2020/21, 2021/22 e 2022/23. Il giudice del lavoro ha accolto il ricorso, dichiarando il diritto della ricorrente al beneficio per l’importo di euro 500,00 per ciascun anno, per un totale di euro 2.000,00, condannando il Ministero dell’Istruzione e del Merito alla messa a disposizione della carta.
La sentenza, notificata all’Amministrazione in data 21 febbraio 2025, è passata in giudicato per mancata impugnazione, come attestato dalla Cancelleria in data 15 novembre 2025. Nonostante la notifica e il decorso infruttuoso del termine dilatorio di centoventi giorni previsto dalla legge, l’Amministrazione non ha dato esecuzione al provvedimento. La docente ha quindi proposto ricorso per l’ottemperanza dinanzi al TAR Lombardia, chiedendo la condanna dell’Amministrazione e la nomina di un commissario ad acta.
La Motivazione della Corte
Il TAR Lombardia ha accolto il ricorso, ritenendo fondata la domanda di ottemperanza. I giudici hanno verificato la sussistenza di tutti i presupposti: la sentenza del giudice del lavoro è stata notificata in data 21 febbraio 2025, è passata in giudicato come da attestazione del 15 novembre 2025, il ricorso è stato ritualmente notificato il 24 novembre 2025 ed è decorso inutilmente il termine di centoventi giorni dalla notifica del titolo esecutivo.
La decisione si fonda sull’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito in l. n. 30/1997, che impone alle Amministrazioni dello Stato di completare le procedure per l’esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali comportanti l’obbligo di pagamento di somme entro centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo. Nel caso di specie, il Ministero non ha effettuato alcun adempimento e non ha contestato il diritto della ricorrente al beneficio riconosciuto dal giudice del lavoro.
Il Collegio ha conseguentemente ordinato all’organo competente del Ministero di dare piena esecuzione alla sentenza nel termine di novanta giorni dalla comunicazione della decisione o dalla sua notificazione, se anteriore. Per l’ipotesi di persistente inottemperanza, ha nominato sin d’ora commissario ad acta il Direttore Generale della Ragioneria Territoriale dello Stato di Varese, quale organo ausiliario del giudice, con il compito di porre in essere tutti gli atti necessari entro sessanta giorni dalla richiesta della parte interessata. Il commissario potrà avvalersi, in caso di incapienza dei fondi, dell’istituto del pagamento in conto sospeso di cui all’art. 14, comma 2, d.l. n. 669/1996, senza diritto ad alcun compenso trattandosi di dipendente pubblico già inserito nella struttura dell’Amministrazione debitrice.
Le spese di lite sono state poste a carico dell’Amministrazione soccombente e liquidate in euro 800,00 oltre accessori e contributo unificato, con distrazione in favore del difensore antistatario.
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Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.