Stabilizzazione e dimissioni volontarie: la precarietà deve essere subita e non precostituita (TAR Sicilia n. 915 del 23.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
Le procedure di stabilizzazione del personale precario, in quanto derogatorie del principio del concorso pubblico di cui all’art. 97 Cost., sono soggette a interpretazione stretta e non ammettono applicazione analogica o estensiva. Il presupposto di accesso previsto dall’art. 1, comma 268, lett. b), legge n. 234/2021 è uno status di precarietà da intendere in senso sostanziale, quale condizione di instabilità lavorativa subita e non colpevole. È pertanto escluso dalla platea dei beneficiari chi, già titolare di un rapporto a tempo indeterminato, vi rassegni volontariamente le dimissioni al fine di precostituire il requisito della precarietà e accedere così alla procedura. Un simile utilizzo integra un uso distorto e strumentale dell’istituto, in contrasto con la ratio della norma, volta a superare il precariato e a valorizzare la professionalità maturata durante l’emergenza da COVID-19. L’amministrazione può dunque ritirare il bando fondato su un’erronea lettura del requisito, con provvedimento di autotutela sorretto da una nuova valutazione dell’interesse pubblico.

Il Fatto

La ricorrente, già dipendente a tempo indeterminato di una struttura sanitaria con qualifica amministrativa di categoria inferiore, rassegnava le dimissioni in vista dell’annunciata procedura di stabilizzazione per collaboratori amministrativi professionali, al fine di possedere il requisito della precarietà. L’azienda sanitaria indiceva l’avviso pubblico per la copertura di quattro posti e la ricorrente presentava domanda di partecipazione.

Con successiva deliberazione, l’azienda revocava la procedura, richiamando una nota assessoriale ritenuta inconferente dalla ricorrente. Dopo la notifica del ricorso, l’amministrazione adottava un ulteriore provvedimento qualificato come conferma, ma sorretto da una nuova motivazione incentrata sull’erroneità della nozione di precarietà accolta nel bando. La ricorrente impugnava entrambi gli atti, contestando l’assenza dei presupposti della revoca e l’illegittimità dell’atto di conferma.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha anzitutto disposto la riunione dei due procedimenti, scaturiti da un mero errore materiale nel deposito telematico del ricorso, essendo identici parti, petitum e causa petendi.

Quanto alle eccezioni preliminari, il Tribunale ha ritenuto infondata quella di inammissibilità dei motivi aggiunti per vizio della notifica: non si verte in ipotesi di inesistenza, ma di mera nullità, sanata per il raggiungimento dello scopo ai sensi dell’art. 156, comma 3, cod. proc. civ., applicabile al processo amministrativo in virtù del rinvio di cui all’art. 39 cod. proc. amm., avendo l’amministrazione avuto piena conoscenza dell’atto e difeso nel merito.

È stata parimenti disattesa l’eccezione di carenza di interesse. La verifica sul possesso dei requisiti attiene al merito della pretesa e non alla legittimazione a contestare la revoca: l’interesse ad agire sorge per il solo fatto dell’indizione di una procedura selettiva, cui la ricorrente ha partecipato, e della sua successiva interruzione con atti asseritamente illegittimi.

Nel merito, la questione centrale riguarda la legittimità dell’autotutela. Le stabilizzazioni costituiscono deroga al principio del concorso pubblico e le relative norme sono di stretta interpretazione. Il presupposto indefettibile è lo status di precario, da leggere in senso sostanziale: la condizione di precarietà richiesta dalla legge deve essere originaria e non colpevole, e non può derivare da una scelta volontaria del lavoratore finalizzata a eludere le ordinarie procedure concorsuali.

Il Tribunale ha qualificato il secondo provvedimento come non meramente confermativo: esso, pur ribadendo la revoca, introduce una motivazione nuova e diversa sulla corretta interpretazione della nozione di precarietà, frutto di una rivalutazione dell’interesse pubblico originario, e come tale è autonomamente lesivo e impugnabile.

Ne è derivata la declaratoria di improcedibilità del ricorso introduttivo, per essere stato adottato un nuovo provvedimento, e il rigetto del ricorso per motivi aggiunti, con compensazione delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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