Adesione al fondo di ripiano e improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse (TAR Lazio n. 5620 del 26.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
La fattispecie legale della cessazione della materia del contendere di cui all’art. 7, comma 1, d.l. n. 95/2025 è una fattispecie complessa, il cui perfezionamento richiede la sussistenza cumulativa sia del tempestivo versamento, da parte dell’azienda fornitrice, della quota del 25% degli importi dovuti, sia dell’atto di accertamento adottato dalla regione o dalla provincia autonoma in ordine all’avvenuto pagamento. In mancanza di tale attestazione, la dichiarazione unilaterale del ricorrente di aver aderito alla procedura di decurtazione non integra l’ipotesi di cessazione della materia del contendere, ma può essere valutata, ai sensi dell’art. 84, comma 4, c.p.a., come argomento di prova della sopravvenuta carenza di interesse alla decisione, determinando una pronuncia di improcedibilità ex art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.

Il Fatto

La società ricorrente impugnava la determinazione con cui la Provincia Autonoma di Trento aveva definito l’elenco delle aziende fornitrici di dispositivi medici, attribuendo gli importi dovuti per il ripiano del superamento del tetto di spesa per gli anni 2015-2018, ai sensi dell’art. 9-ter, comma 9-bis, d.l. n. 78/2015, nonché gli atti presupposti, tra cui i decreti ministeriali di certificazione del superamento del tetto e le linee guida attuative. Nel corso del giudizio, la società rappresentava di aver aderito alla procedura prevista dall’art. 7, comma 1, d.l. n. 95/2025, che ha ridotto al 25% il debito per le imprese che avessero versato l’importo ridotto entro trenta giorni dalla legge di conversione, chiedendo la declaratoria di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere.

La Motivazione della Corte

Il TAR Lazio ha rilevato che la norma invocata dalla ricorrente subordina l’effetto estintivo del giudizio al concorso di presupposti oggettivi e soggettivi. Ai sensi dell’art. 7, comma 1, d.l. n. 95/2025, gli obblighi delle aziende fornitrici si intendono assolti con il versamento della quota del 25% entro il termine prescritto, ma la cessazione della materia del contendere è espressamente ricollegata all’accertamento dell’avvenuto versamento da parte delle regioni e delle province autonome, mediante provvedimenti pubblicati e comunicati alla segreteria del tribunale amministrativo.

La Corte ha quindi escluso che nella controversia in esame fosse integrata tale fattispecie, non essendo stato depositato agli atti di causa l’attestato della provincia resistente circa l’avvenuto pagamento. Ha pertanto respinto la richiesta di declaratoria di cessazione della materia del contendere, qualificando l’esito come una pronuncia di natura sostanziale, non perfezionatasi per l’assenza di un onere gravante su un soggetto diverso dalla ricorrente.

Tuttavia, il collegio ha ritenuto di poter desumere dalla dichiarazione di parte la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione, ai sensi dell’art. 84, comma 4, c.p.a. L’adesione alla procedura di decurtazione e l’affermato adempimento delle conseguenti obbligazioni pecuniarie sono stati valutati come fatti univoci, successivi alla proposizione del ricorso, idonei a dimostrare il venir meno dell’interesse strumentale alla definizione del giudizio. Sulla base di questa ricostruzione, il ricorso è stato dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, con integrale compensazione delle spese di lite, giustificata dalla peculiarità della controversia e dalle sopravvenienze normative.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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