Annullata la frammentazione in bacini del piano d’ambito rifiuti (TAR Sicilia n. 896 del 20.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
La determinazione con cui l’assemblea dei soci di una società per la regolamentazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti suddivide l’ambito territoriale ottimale in più bacini e prescrive per uno di essi il modello dell’affidamento in house costituisce espressione di potestà pubblicistica ed è devoluta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, ai sensi dell’art. 133, comma 1, lett. p), cod. proc. amm. La scelta dell’auto-organizzazione, al pari di quella di frazionamento territoriale, non può fondarsi sulla sola osservazione del dato geografico o dimensionale dei Comuni, ma richiede una adeguata istruttoria e un corredo motivazionale che dia conto delle ragioni tecniche ed economiche e dei vantaggi per la collettività. In difetto, la deliberazione è illegittima per difetto di istruttoria e di motivazione, con salvezza degli ulteriori provvedimenti dell’amministrazione.
Il Fatto
Il Comune ricorrente, socio di una società consortile costituita da quarantotto Comuni e dalla Città metropolitana per la regolamentazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti, ha impugnato il verbale del 10 ottobre 2025 con cui l’assemblea dei soci ha modificato il piano d’ambito, suddividendo il territorio in tre bacini — Ionico, Messina e Tirrenico — e stabilendo che per il bacino Ionico, cui appartiene il ricorrente, la gestione avvenga mediante società in house, con esclusione dell’accesso al libero mercato.
Il ricorrente ha impugnato anche i verbali presupposti del 23 dicembre 2024 e del 20 maggio 2025, non comunicati all’ente. Si sono costituiti la società resistente, il Comune di Messina e il Comune di Antillo, che ha spiegato intervento adesivo. La società ha eccepito il difetto di giurisdizione, il difetto di legittimazione attiva e l’inammissibilità del ricorso per tardività e carenza di interesse.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha anzitutto dichiarato inammissibile l’intervento del Comune di Antillo, cointeressato che aveva prestato acquiescenza al provvedimento lesivo, richiamando la pronuncia dell’Adunanza Plenaria n. 15 del 2024. Nel merito delle eccezioni, ha respinto il difetto di giurisdizione.
Il verbale impugnato, nelle parti contestate, esprime l’esercizio di un potere di natura pubblicistica: la forma societaria non esclude la possibilità di adottare atti diretti al perseguimento di finalità pubbliche. Il piano d’ambito, ai sensi dell’art. 10 della legge reg. Sic. n. 9/2010, è atto di organizzazione in funzione della gestione integrata dei rifiuti, non qualificabile secondo categorie privatistiche. Il Comune ricorrente, inoltre, agisce come ente esponenziale della collettività e non come mero socio. Sussiste, infine, la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo per le controversie attinenti alla complessiva azione di gestione del ciclo dei rifiuti.
Respinte anche le eccezioni di tardività e di carenza di interesse. I verbali presupposti non erano lesivi, perché non contenevano ancora la concreta scelta del modello. L’interesse ad agire è invece attuale, poiché il verbale del 10 ottobre 2025 ha già individuato il modello dell’in house per il bacino Ionico, vincolando la futura azione amministrativa, e ha già scelto la ripartizione territoriale.
Nel merito, i motivi secondo, terzo, quarto, quinto e settimo sono fondati. L’art. 17 del d.lgs. n. 201/2022 e i parametri dell’art. 14 impongono che già nella fase di scelta della modalità di affidamento emergano, da adeguata istruttoria, le ragioni giustificative dell’internalizzazione. Nel caso concreto il verbale non reca le ragioni della scelta in house né una motivazione essenziale.
Anche la suddivisione in tre bacini è viziata: la giustificazione si correla alla mera osservazione del dato geografico o dimensionale dei Comuni, senza alcuna analisi approfondita dei profili tecnici e dei costi dei servizi. Il corredo argomentativo si imponeva a maggior ragione perché gli aspetti impiantistici e di chiusura del ciclo restano unitari. Il ricorso è accolto, con annullamento del verbale del 10 ottobre 2025 e salvezza degli ulteriori provvedimenti; spese compensate, salvo il contributo unificato a carico della società resistente.
Nota della Redazione
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