Ottemperanza al giudicato amministrativo e poteri del Commissario ad acta (TAR Sicilia n. 899 del 20.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza il ricorrente che azioni il giudicato amministrativo è tenuto soltanto a dedurre la mancata esecuzione del titolo ritualmente notificato, mentre incombe sull’amministrazione l’onere di provare l’avvenuta esecuzione. Accertato l’inadempimento, il giudice ordina all’amministrazione di dare esecuzione al giudicato entro un termine e nomina sin d’ora, per il caso di persistente inottemperanza, il Commissario ad acta. La penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. non è automatica: il suo rigetto è giustificato quando l’intervento sostitutivo del Commissario risulti misura sufficiente a sollecitare l’adempimento.

Il Fatto

Con sentenza n. 3598 del 30 ottobre 2024 il TAR aveva annullato la nota con cui l’Assessorato Regionale alla Salute aveva respinto l’istanza di accreditamento presentata da una struttura sanitaria, ordinando all’amministrazione di ripronunciarsi. Formatosi il giudicato, la società ha notificato e depositato ricorso per l’ottemperanza, deducendo che l’Assessorato, nonostante la notificazione del titolo, non aveva dato alcun seguito all’esecuzione.

Si sono costituiti in giudizio l’Assessorato Regionale alla Salute, che ha resistito nel merito, e il Comune di Catania, che ha eccepito il difetto della propria legittimazione passiva. L’Azienda Sanitaria Provinciale di Catania non si è costituita.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha innanzitutto qualificato il titolo azionato come giudicato esecutivo, ritualmente notificato all’amministrazione. Su questa base ha enunciato il criterio di riparto dell’onere probatorio: il ricorrente è tenuto soltanto a dedurre la perdurante inerzia, mentre spetta all’amministrazione, come suo onere, dimostrare di avere dato esecuzione al provvedimento giurisdizionale.

Nel caso concreto tale prova è mancata. L’Assessorato non ha documentato alcun adempimento, con la conseguenza che la violazione del giudicato è stata ritenuta sussistente e l’azione di ottemperanza accolta ai sensi degli artt. 112 ss. del c.p.a.

In via preliminare il Tribunale ha esaminato l’eccezione del Comune di Catania, accogliendo la carenza di legittimazione passiva e disponendone l’estromissione dal giudizio. L’esecuzione del titolo, ha precisato il Collegio, grava esclusivamente sull’Assessorato Regionale alla Salute, titolare del potere di ripronunciarsi sull’istanza di accreditamento.

Il Tribunale ha quindi ordinato all’amministrazione di dare esecuzione al giudicato nel termine di sessanta giorni dalla notificazione o dalla comunicazione della sentenza. Per il caso di inutile scadenza ha nominato sin d’ora il Commissario ad acta nella persona del Direttore Generale dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Catania, il quale, ricevuta la comunicazione dell’ulteriore inottemperanza, provvederà entro sessanta giorni al compimento degli atti necessari, con immediata comunicazione del proprio insediamento alla Segreteria della Sezione. Il compenso del Commissario sarà liquidato con separato decreto e posto a carico dell’amministrazione inadempiente.

Residuale, ma argomentata, la statuizione sulle penalità di mora: il Collegio ha rigettato la domanda ex art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm., reputando sufficiente a sollecitare l’esecuzione del giudicato la sola previsione dell’intervento sostitutivo del Commissario. Le spese di lite sono state poste a carico dell’Assessorato soccombente, liquidate in misura complessiva comprensiva di spese generali, IVA e CPA.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *