Silenzio-inadempimento della p.a. sull’istanza di verifica di ottemperanza alle prescrizioni di VIA (TAR Sicilia n. 866 del 18.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il termine di trenta giorni previsto dall’art. 28, comma 3, del d.lgs. n. 152/2006 per la conclusione dell’attività di verifica dell’ottemperanza alle prescrizioni contenute nel provvedimento di VIA o di assoggettabilità a VIA è un termine perentorio, il cui decorso senza l’adozione di un provvedimento espresso integra silenzio-inadempimento ai sensi degli artt. 31 e 117 cod. proc. amm.. L’obbligo di provvedere su una istanza non pretestuosa né abnorme del privato grava sulla pubblica amministrazione anche quando il contenuto della decisione sia discrezionale. L’amministrazione è tenuta a concludere il procedimento anche quando ritenga la domanda irricevibile, inammissibile, improcedibile o infondata, dovendo comunque consentire all’interessato di conoscere le ragioni delle determinazioni e di tutelarsi in giudizio.
Il Fatto
Una società ha presentato istanza di verifica di ottemperanza alle prescrizioni contenute in un provvedimento di valutazione di impatto ambientale, ai sensi dell’art. 28, comma 3, del d.lgs. n. 152/2006, per la realizzazione di un impianto fotovoltaico. L’amministrazione regionale aveva comunicato l’avvio del procedimento ma era rimasta successivamente inerte.
Decorso inutilmente il termine di legge, la società ha proposto ricorso per la declaratoria dell’illegittimità del silenzio-inadempimento e per l’accertamento dell’obbligo di provvedere. L’amministrazione si è costituita con atto di mero stile. La causa è stata discussa in camera di consiglio.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dalla premessa che i procedimenti ex artt. 31 e 117 cod. proc. amm. presuppongono un silenzio integrato non da qualsiasi comportamento inerte dell’amministrazione, ma dalla mancata conclusione, nel termine dovuto, di un procedimento già avviato ovvero dalla mancata evasione di una istanza del privata volta a sollecitare l’esercizio di pubblici poteri. Richiama sul punto Cons. Stato, sez. II, n. 738 del 2023 e Cons. Stato, sez. VI, n. 7703 del 2022.
Il ricorso avverso il silenzio è dunque esperibile in presenza di un obbligo di provvedere rispetto al quale l’amministrazione sia rimasta inerte, a prescindere dal contenuto discrezionale o meno del provvedimento. Secondo il condiviso orientamento richiamato (T.A.R. Calabria n. 742 del 2024; T.A.R. Sardegna n. 342 del 2024), perché sussista silenzio-inadempimento non basta che l’amministrazione non concluda il procedimento nel termine astrattamente previsto, ma è necessario che contravvenga a un preciso obbligo di provvedere. Tale obbligo sussiste non solo nei casi previsti dalla legge, ma anche in forza dei principi generali e dell’art. 2 della legge n. 241/1990, ogniqualvolta ragioni di giustizia ed equità impongano l’adozione di un provvedimento.
Il Collegio chiarisce inoltre che, in presenza di una formale istanza, l’amministrazione è tenuta a concludere il procedimento anche se ritiene la domanda irricevibile, inammissibile, improcedibile o infondata, non potendo rimanere inerte, in ossequio ai principi di correttezza, buon andamento e trasparenza (Cons. Stato, sez. V, n. 4666 del 2023).
Nel caso concreto, la società ha trasmesso l’istanza di verifica in data 4 aprile 2025 e il termine di trenta giorni stabilito dall’art. 28, comma 3, del d.lgs. n. 152/2006 era ampiamente decorso alla data di notifica del ricorso. Il ricorso è pertanto fondato.
Il Tribunale ordina all’amministrazione di concludere l’attività di verifica entro trenta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza. In caso di persistente inerzia nomina commissario ad acta, ex art. 117, comma 3, cod. proc. amm., il Capo del Dipartimento Sviluppo Sostenibile del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, con facoltà di delega, per provvedere in via sostitutiva in ulteriori trenta giorni. Resta impregiudicato il merito delle decisioni per la natura discrezionale del potere. Le spese sono poste a carico dell’amministrazione soccombente.
Nota della Redazione
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