Decadenza per false dichiarazioni su brevetti nella chiamata dei professori (TAR Sicilia n. 864 del 18.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
In materia di procedure di chiamata dei professori universitari, le commissioni esaminatrici esercitano un’ampia discrezionalità tecnica, sindacabile dal giudice amministrativo nei soli limiti dell’errore sui presupposti, del travisamento dei fatti e della manifesta illogicità. Le dichiarazioni rese dai candidati ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. n. 445/2000, anche se contenute nel curriculum vitae e non nella domanda di partecipazione, sono assistite dal medesimo regime di responsabilità. La non veritiera rappresentazione di fatti essenziali e determinanti ai fini della nomina integra la fattispecie dell’art. 75 del d.P.R. n. 445/2000 e determina la decadenza dai benefici conseguiti, con esclusione del candidato dalla procedura, a prescindere dalla collocazione materiale della dichiarazione.

Il Fatto

La ricorrente e la controinteressata hanno partecipato alla procedura di chiamata a professore di prima fascia, indetta ai sensi dell’art. 18, comma 1, della legge n. 240/2010, per il settore concorsuale 07/I1 – Microbiologia Agraria – presso il Dipartimento di Agricoltura, Alimentazione e Ambiente dell’Università degli Studi di Catania. All’esito della valutazione comparativa, la Commissione ha attribuito a entrambe le candidate il giudizio di “più che ottima” per l’attività didattica e di “ottime” per le pubblicazioni, assegnando alla sola controinteressata la valutazione superiore per l’attività di ricerca scientifica.

La ricorrente ha impugnato gli atti della procedura, deducendo l’illegittimità dei giudizi e, con motivi aggiunti, la falsità delle dichiarazioni della controinteressata in ordine alla titolarità di tre brevetti e alla responsabilità in progetti di ricerca nazionali e internazionali. Ha chiesto la decadenza della controinteressata ai sensi dell’art. 75 del d.P.R. n. 445/2000. La controinteressata ha resistito, eccependo l’inammissibilità e l’infondatezza del gravame e proponendo ricorso incidentale.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale ha anzitutto respinto i motivi relativi ai giudizi su attività didattica, pubblicazioni e attività istituzionali. Ha richiamato il costante indirizzo secondo cui il sindacato di legittimità sugli esiti concorsuali è limitato al riscontro di vizi macroscopici, non potendo il giudice sovrapporre la propria opinabile valutazione a quella dell’organo competente. La maggiore anzianità e il pur superiore impact factor non assumono valenza scriminante, costituendo dati obiettivi da considerare unitamente agli altri parametri della lex specialis.

Il Collegio ha poi affrontato il profilo centrale, relativo alle false dichiarazioni. Ha richiamato Cons. Stato, sez. VII, 10 giugno 2025, n. 5020, sulla base del quale la non veritiera rappresentazione dei fatti autocertificati rileva anche se i fatti sono dichiarati nel curriculum vitae, purché l’oggetto della dichiarazione sia essenziale e determinante ai fini della nomina.

L’istruttoria disposta nei confronti dell’Ufficio italiano brevetti e marchi ha accertato che uno dei tre brevetti indicati non era stato ancora rilasciato né alla data di scadenza delle domande di partecipazione né al momento conclusivo della procedura: la controinteressata era dunque titolare di due brevetti, un marchio e una mera domanda di brevetto. La dichiarazione, contenuta nel curriculum vitae redatto ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. n. 445/2000, era pertanto non veritiera e la Commissione su di essa aveva fondato il giudizio di prevalenza nella ricerca scientifica.

Il Tribunale ha quindi accolto il ricorso, dichiarando la decadenza della controinteressata e annullando i provvedimenti impugnati per quanto d’interesse. Ha respinto la domanda di nomina in sostituzione, rimettendo ogni ulteriore determinazione all’amministrazione. Ha dichiarato inammissibile il ricorso incidentale per carenza d’interesse. Le spese sono state poste a carico dell’amministrazione resistente e compensate nei confronti della controinteressata.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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