Annullato il divieto comunale di coibicazione su infrastruttura esistente (TAR Sicilia n. 861 del 18.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nelle ipotesi di installazione di apparati su infrastrutture con impianti radioelettrici preesistenti, disciplinate dall’art. 45 del d.lgs. n. 259/2003, il Comune non può esigere documenti ulteriori rispetto a quelli allegati alla SCIA, né subordinare l’efficacia del titolo a un previo contraddittorio endoprocedimentale finalizzato alla scelta localizzativa. I criteri preferenziali di localizzazione e le distanze elastiche ancorate al parametro della “prossimità” fissati dal regolamento comunale operano esclusivamente per le nuove localizzazioni riconducibili all’art. 44 del d.lgs. n. 259/2003. Una volta rispettata la distanza minima inderogabile di 100 metri dai siti sensibili, non sussiste alcun obbligo di valutare siti alternativi, poiché l’art. 45 presuppone che l’infrastruttura ospitante abbia già superato il vaglio di compatibilità regolamentare.
Il Fatto
La società ricorrente ha impugnato il provvedimento con cui il Comune ha vietato la prosecuzione dell’attività oggetto di segnalazione certificata di inizio attività, presentata ai sensi dell’art. 45 del d.lgs. n. 259/2003 per la realizzazione di un impianto di telefonia mobile da installare su un traliccio di proprietà di altra società, sul quale risultano già ospitati impianti di un diverso gestore.
Il divieto si fondava sul presupposto che l’infrastruttura ospitante fosse stata realizzata in violazione del regolamento comunale degli impianti, con conseguente estensione delle medesime criticità all’intervento progettato dalla ricorrente. Il titolo abilitante dell’infrastruttura era già stato oggetto di autotutela, annullata con una precedente sentenza del medesimo Tribunale.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha respinto il primo motivo, relativo alla violazione dell’art. 10-bis della legge n. 241/1990, rilevando che tale disposizione non si applica alle fattispecie semplificate incentrate sulla presentazione di una SCIA, dove non si rinviene un procedimento amministrativo in senso proprio. Il preavviso costituisce passaggio obbligato solo nelle procedure soggette al regime del silenzio-assenso.
Nel merito, i motivi secondo e terzo sono stati accolti. L’art. 45, comma 1, del d.lgs. n. 259/2003 si applica anche all’installazione di apparati con tecnologia 4G e alle sue evoluzioni su infrastrutture preesistenti. È caduta la tesi comunale secondo cui il regime abilitativo non coprirebbe le infrastrutture 5G, poiché la formula “sue evoluzioni o altre tecnologie” ricomprende le tipologie di impianti oggetto della segnalazione.
Anche il quarto motivo è stato accolto: le statuizioni di un precedente giudizio sono limitate al caso deciso e non coprono l’illegittimità sopravvenuta per contrasto con la normativa comunitaria e nazionale successivamente approvata.
I motivi quinto e sesto, esaminati congiuntamente, sono fondati. Il Collegio ha richiamato l’orientamento consolidato secondo cui, in caso di installazione o modifica di impianto preesistente, l’amministrazione non può esigere documenti diversi da quelli dell’allegato 13, modello A o B, del d.lgs. n. 259/2003. Il previo contraddittorio sulle localizzazioni può predicarsi solo per le opere riconducibili all’art. 44 e non per gli interventi di cui all’art. 45. L’art. 6 del regolamento comunale, nella parte sui criteri preferenziali, e gli artt. 8 e 9 operano solo per le nuove localizzazioni.
Fondati anche i motivi ulteriori: è incontestato il rispetto della distanza minima inderogabile di 100 metri dai siti sensibili prevista dall’art. 9 del regolamento, sicché ulteriori criteri distanziali elastici ancorati alla “prossimità” sono illegittimi. Non vi è necessità di valutare siti alternativi in assenza di cause ostative all’installazione nel sito indicato. Il ricorso è stato accolto e il provvedimento annullato, con compensazione delle spese.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.