Diffida a provvedere non è nuova istanza: ricorso sul silenzio irricevibile (TAR Sicilia n. 859 del 18.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
La diffida a concludere un procedimento amministrativo già avviato non integra la nuova istanza richiesta dall’art. 31, comma 2, cod. proc. amm. per riaprire i termini dell’azione avverso il silenzio. Il secondo capoverso della norma fa salva la sola riproposizione della istanza di avvio, con apertura di un procedimento del tutto nuovo; il mero sollecito diretto a definire il procedimento originario non produce tale effetto e non rimette in termini il ricorrente. Nel procedimento urbanistico attuativo, inoltre, il principio del tempus regit actum impone di applicare anche la disciplina sopravvenuta prima della conclusione, trattandosi di fattispecie a formazione progressiva; e non è tutelabile alcun affidamento a una destinazione del suolo più favorevole.

Il Fatto

Due società proprietarie di lotti ricadenti in area destinata a PEEP presentano nel 2013 un piano di utilizzazione per la realizzazione di alloggi a finanziamento pubblico e privato. Nel corso degli anni acquisiscono i pareri favorevoli del Genio civile, dell’ASP, del Settore pianificazione e della Soprintendenza, e nel marzo 2021 chiedono al Comune il completamento dell’istruttoria e la sottoscrizione della convenzione di lottizzazione. Il Comune resta inerte. Il 2 dicembre 2024 le società inoltrano una diffida a concludere il procedimento, anche ai fini dei poteri sostitutivi dell’art. 2-bis legge n. 241/1990. Nuovamente senza riscontro, notificano il ricorso il 2 gennaio 2026.

Il Comune eccepisce la tardività rispetto all’istanza del 2021, invoca le misure di salvaguardia del nuovo PRG adottato nel maggio 2024 e contesta le domande indennitarie e risarcitorie.

La Motivazione della Corte

Il Collegio affronta anzitutto la tempestività. L’art. 31, comma 2, cod. proc. amm. fissa un termine decadenziale di un anno dalla scadenza del termine di conclusione del procedimento, facendo salva la sola riproposizione dell’istanza di avvio. La diffida del dicembre 2024, intervenuta a oltre tre anni dall’istanza del marzo 2021, ha contenuto meramente sollecitatorio e non può qualificarsi come nuova domanda. Il ricorso è dunque irricevibile.

Il Collegio aderisce alla giurisprudenza amministrativa, anche dello stesso Tribunale, secondo cui una diffida può essere equiparata a nuova istanza solo se, in concreto, ne possiede i requisiti sostanziali e formali ed è corredata della documentazione, essendo diretta all’apertura di un procedimento nuovo. Una lettura diversa priverebbe di rilievo il termine dell’art. 31, comma 2, consentendo all’interessato di procrastinare a piacimento la decadenza mediante successivi solleciti.

Nel merito, la domanda è comunque infondata. Il nuovo PRG adottato nel 2024 ha riclassificato l’area come zona agricola, escludendola dalle zone di espansione PEEP: non sussiste l’obbligo di provvedere quando l’istanza risulti manifestamente pretestuosa, per essere l’iniziativa non più in asse con la nuova disciplina. Il principio tempus regit actum è riferibile a ciascun segmento del procedimento e impone di osservare le modifiche sopravvenute prima dell’adozione del provvedimento finale.

Il piano attuativo e la convenzione integrano una fattispecie a formazione progressiva: la sopravvenienza normativa intervenuta durante l’iter va rispettata. Nessun affidamento qualificato è infine configurabile, poiché al privato non è riconosciuta alcuna aspettativa al mantenimento della destinazione più favorevole, rientrando la scelta urbanistica nella discrezionalità dell’Amministrazione.

Quanto alle domande di indennizzo da ritardo e di risarcimento, il Collegio dispone la conversione del rito e la trattazione in udienza pubblica, essendo il rito speciale sul silenzio non compatibile con controversie di oggetto diverso. La domanda contra silentium è respinta, con compensazione delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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