Inammissibili i motivi nuovi non dedotti nel ricorso gerarchico (TAR Sicilia n. 837 del 17.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
In sede di ricorso giurisdizionale avverso la decisione che definisce il ricorso gerarchico sono inammissibili i motivi nuovi non proposti in quella sede amministrativa, salvo che non sia ancora decorso il termine per impugnare l’atto originario, dovendosi altrimenti eludere l’onere di impugnazione tempestiva e i termini decadenziali dell’art. 29 cod. proc. amm. La decisione sul ricorso gerarchico, in quanto espressione di funzione giustiziale, non possiede autonoma lesività e oggetto del giudizio resta il provvedimento sanzionatorio a monte. L’art. 1397 c.o.m. impone il rapporto disciplinare al superiore che non sia competente a irrogare la sanzione, non già all’Autorità disciplinare che abbia direttamente rilevato la mancanza. Il carattere ordinatorio dei termini per le indagini delegate non esclude la rilevanza disciplinare del ritardo o dell’adempimento incompleto, emergendo una responsabilità per il non tempestivo assolvimento dei doveri d’ufficio.
Il Fatto
Il ricorrente, Sottufficiale dell’Arma dei Carabinieri addetto a stazione distaccata, impugnava davanti al TAR Sicilia, sezione staccata di Catania, il rigetto del ricorso gerarchico e la sanzione disciplinare di due giorni di consegna irrogatagli dal Comandante di Compagnia. L’addebito consisteva nell’avere trattato una pratica di polizia giudiziaria in materia di codice rosso senza dare corso alle attività secondo le modalità e le tempistiche indicate dalla Procura della Repubblica, con negligenza e nocumento al prestigio dell’istituzione.
Il ricorso, affidato a otto motivi, contestava nel merito la sussistenza del ritardo, la violazione delle regole procedimentali, il difetto di motivazione della sanzione e della decisione gerarchica, la mancata considerazione delle giustificazioni e la sproporzione della misura. Il Ministero della Difesa, costituitosi, chiedeva il rigetto. Il ricorrente insisteva con memoria di replica.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha respinto il ricorso. Quanto al primo motivo, il TAR lo ha dichiarato inammissibile perché proposto per la prima volta in sede giurisdizionale e senza referente nel ricorso gerarchico. La giurisprudenza amministrativa, richiamata dal Collegio, esclude i motivi nuovi non dedotti nella sede contenziosa amministrativa, poiché la loro ammissione consentirebbe di eludere i termini decadenziali previsti dall’art. 29 cod. proc. amm. Nel merito, comunque, la deduzione è risultata infondata, avendo il superiore gerarchico dovuto avocare a sé la delega alle indagini, eseguita solo in data successiva.
Il secondo motivo è stato giudicato infondato: la mancanza era stata rilevata dallo stesso Comandante di Compagnia, Autorità disciplinare munita del potere di irrogare la consegna, sicché nessun rapporto disciplinare doveva essere redatto. L’art. 1397 c.o.m. riguarda, infatti, il superiore che non sia competente a infliggere la sanzione.
Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile per carenza originaria di interesse, poiché la decisione sul ricorso gerarchico, espressione di funzione giustiziale e confermativa, non ha autonoma lesività; oggetto del giudizio resta la sanzione disciplinare. Nel merito, comunque, la motivazione è stata ritenuta esaustiva. Analogamente il Collegio ha escluso il difetto di motivazione della sanzione, che enuncia in modo chiaro la condotta contestata, e ha ritenuto sufficiente il riferimento alle giustificazioni rese, non necessitando la loro integrale trasposizione.
Il settimo motivo è stato respinto con la precisazione che la distinzione tra termini perentori e ordinatori rileva solo ai fini della decadenza delle azioni: la natura ordinatoria dei termini di indagine non esclude la responsabilità disciplinare per il ritardo o l’adempimento incompleto dei doveri d’ufficio.
Infine, sull’ottavo motivo, il TAR ha escluso la sproporzione della sanzione, ricordando l’ampia discrezionalità dell’Amministrazione e la necessità che il ricorrente deduca compiutamente le ragioni dell’eccesso di potere. Rilevano l’art. 1361 c.o.m., che contempla la consegna per la recidiva nelle mancanze già sanzionate con il rimprovero, e i criteri dell’art. 1355 c.o.m., avendo il ricorrente riportato di recente un rimprovero per fattispecie analoga.
Nota della Redazione
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