Perizia asseverata annullata dal tecnico: il diniego del contributo non richiede accertamenti sullo stato legittimo (TAR Sardegna n. 940 del 24.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di contributi pubblici a fondo perduto, la mancata allegazione di una valida perizia asseverata — requisito di ammissibilità della domanda espressamente previsto dalla disciplina di settore — legittima il diniego del beneficio da parte dell’amministrazione, la quale non è tenuta ad accertare lo stato legittimo dell’immobile quando il provvedimento negativo sia motivato esclusivamente dalla carenza documentale. L’annullamento della dichiarazione di conformità da parte del perito di parte, ancorché temporaneo o finalizzato a ulteriori accertamenti, determina l’incompletezza della domanda, senza che assumano valenza lesiva gli atti endoprocedimentali richiamati dal privato.
Il Fatto
Il ricorrente, comproprietario di un immobile danneggiato dagli incendi dell’oristanese del luglio 2021, partecipava alla procedura di assegnazione dei contributi di cui alla l.r. Sardegna n. 17/2021, presentando la modulistica richiesta e allegando la perizia asseverata redatta dal tecnico di fiducia. Nel corso del procedimento, il perito annullava temporaneamente la perizia, chiedendo al Comune un parere sulla conformità edilizia dell’immobile, in ragione della mancanza della documentazione relativa alla concessione edilizia e di un cambio parziale di destinazione d’uso.
L’amministrazione comunale riscontrava la richiesta segnalando la mancanza del fascicolo edilizio e la destinazione prevalente dell’immobile a punto di ristoro, rilevando l’assenza di comunicazioni circa il cambio di destinazione d’uso. Successivamente, il perito di parte chiedeva formalmente l’annullamento della dichiarazione di conformità contenuta nella perizia, e il Comune, con determinazione, non riconosceva il contributo per “mancato riscontro richiesta integrazione”.
La Motivazione della Corte
Il Collegio premette che la perizia asseverata costituisce dichiarazione resa con certezza e convincimento dal tecnico abilitato, che ne conferma la veridicità sotto la propria responsabilità, anche penale. Il fondamento dell’istituto risiede nella delega al cittadino di funzioni di accertamento un tempo riservate alla pubblica amministrazione, secondo la giurisprudenza civile richiamata dai giudici amministrativi.
La motivazione del provvedimento impugnato risiede esclusivamente nell’incompletezza della domanda, determinata dalla scelta del perito di annullare la dichiarazione di conformità attestata nella perizia. Il TAR osserva che il ricorrente non allega alcun elemento in ordine all’incompletezza della perizia, la cui allegazione era prevista come obbligatoria dai punti 4.9 e 4.9.1 della d.g.r. Sardegna n. 49/49 del 17 dicembre 2021.
Con tale atto l’amministrazione non assume alcuna determinazione sullo stato legittimo dell’immobile, ma si limita a constatare la carenza documentale derivante dall’annullamento della dichiarazione di conformità. Gli atti endoprocedimentali richiamati dal ricorrente sono privi di immediata lesività e non possono fondare un vizio di eccesso di potere del provvedimento finale, che resta legittimamente ancorato alla sola incompletezza documentale della domanda.
Il ricorso è pertanto rigettato, con compensazione delle spese di lite in ragione della peculiarità della vicenda.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.