Ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro su carta docenti (TAR Campania n. 265 del 15.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’azione di ottemperanza proposta ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm. è ammissibile quando il titolo sia costituito da una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato, notificata all’amministrazione unitamente all’attestazione di conformità, senza necessità di apposizione della formula esecutiva. Decorso infruttuosamente il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del D.L. n. 669/1996 per le esecuzioni forzate nei confronti delle pubbliche amministrazioni, il giudice amministrativo dichiara l’obbligo dell’amministrazione di dare esatta ed integrale esecuzione al giudicato, assegna un termine per l’adempimento e nomina, sin da ora, il commissario ad acta. La penale di cui all’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. assolve funzione compulsiva e di garanzia dell’effettività della tutela; la sua misura è rimessa alla valutazione del giudice secondo il criterio della non manifesta iniquità, entro un tetto massimo che ne preservi la funzione e ne scongiuri la natura di indebita locupletazione.
Il Fatto
Il ricorrente, docente con contratti a tempo determinato, aveva ottenuto dal giudice del lavoro una pronuncia di accertamento del proprio diritto al beneficio economico di € 500,00 annui tramite la c.d. carta elettronica del docente per l’anno scolastico 2020/2021, di cui all’art. 1, legge n. 107/2015, con condanna del Ministero all’erogazione e alle spese. Il titolo, non impugnato, è passato in giudicato ed è stato notificato all’amministrazione, con attestazione di conformità, per l’esecuzione.
Non essendo intervenuto alcun adempimento, il ricorrente ha proposto ricorso per ottemperanza davanti al TAR Campania, chiedendo la condanna dell’amministrazione, l’eventuale nomina di un commissario ad acta e l’applicazione di una penale per l’ulteriore ritardo. Il Ministero si è costituito con atto di stile, senza allegare prova dell’avvenuta esecuzione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha verificato anzitutto la sussistenza dei presupposti processuali dell’azione. Il ricorso è stato notificato e depositato nei termini di cui all’art. 114, comma 1, cod. proc. amm. e alle previsioni di cui agli artt. 87, comma 2, lett. d), e 3, cod. proc. amm.. La sentenza del giudice del lavoro risulta passata in giudicato ed è stata notificata con attestazione di conformità: tale documento, per effetto del D.Lgs. n. 149/2022 che ha novellato l’art. 479 cod. proc. civ., costituisce titolo esecutivo senza necessità di apposizione della formula esecutiva.
Il Collegio ha poi constatato il decorso infruttuoso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notifica del titolo, previsto dall’art. 14 del D.L. n. 669/1996, convertito con modificazioni nella legge n. 30/1997. Poiché l’amministrazione non ha allegato alcuna prova dell’adempimento, il ricorso è stato ritenuto fondato.
Il Tribunale ha pertanto dichiarato l’obbligo del Ministero di dare esatta ed integrale esecuzione al titolo, assegnando il termine di 60 giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza, con onere di depositare la prova dell’adempimento nelle forme del p.a.t.. Ha inoltre nominato sin da ora commissario ad acta il responsabile della competente Direzione generale del Ministero dell’Istruzione e del Merito, con facoltà di delega, incaricato di provvedere entro ulteriori sessanta giorni, con allocazione in bilancio ove manchi lo stanziamento. Espressamente escluso che l’esaurimento dei fondi di bilancio o la carenza di disponibilità di cassa possano costituire legittima causa di impedimento.
Quanto alla domanda compulsoria, il Collegio ha accolto la richiesta di condanna ex art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm., quantificando l’astreinte negli interessi legali sul complessivamente dovuto, in aggiunta a quelli disposti nel giudicato. I criteri fissati per la decorrenza sono: il sessantesimo giorno dalla notificazione o comunicazione della sentenza quale dies a quo; il giorno dell’adempimento spontaneo, anche se tardivo e pur dopo l’insediamento del commissario, quale dies ad quem, in linea con la Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 8/2021 sull’esercizio concorrente del potere; il 10% dell’importo dovuto quale limite massimo, secondo il criterio della non manifesta iniquità già indicato dalla Adunanza Plenaria n. 7/2019, che ha valorizzato i principi sovranazionali di chiarezza, intelligibilità e prevedibilità della regola sanzionatoria, nonché la necessità che la misura non divenga fonte di sproporzionata locupletazione. Alla liquidazione della penale eventualmente maturata provvederà il commissario.
Le spese del giudizio, poste a carico della soccombente, sono state liquidate tenendo conto dello scaglione di riferimento e della riduzione del 50% per la natura seriale del contenzioso, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
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Nota della Redazione
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