Rinuncia irrituale al ricorso e improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse (TAR Sicilia n. 828 del 17.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
La rinuncia al ricorso che non sia stata notificata alle altre parti almeno dieci giorni prima dell’udienza non produce l’estinzione del processo ai sensi dell’art. 84, comma 3, cod. proc. amm., per difetto delle formalità previste dalla legge. Il giudice può tuttavia desumere dalla rinuncia irrituale, ai sensi dell’art. 84, comma 4, cod. proc. amm., un argomento di prova della sopravvenuta carenza di interesse alla decisione della causa. La dichiarazione con cui la parte afferma di aver conseguito il bene della vita e di non voler più coltivare la pretesa integra un atto univoco e fonda la pronuncia di improcedibilità ex art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm., che si distingue dalla cessazione della materia del contendere.
Il Fatto
Le società ricorrenti hanno impugnato il silenzio-inadempimento serbato dall’Amministrazione regionale sull’istanza di voltura di un’autorizzazione unica per un impianto di recupero della frazione organica di rifiuti, chiedendo anche la condanna al risarcimento del danno da ritardo. Con sentenza parziale il Tribunale ha accolto la domanda avverso il silenzio, ordinando di provvedere sull’istanza, e ha rinviato a udienza successiva la trattazione della domanda risarcitoria.
In ottemperanza a quella pronuncia, l’Amministrazione ha adottato il provvedimento di voltura. Le ricorrenti hanno allora depositato un atto con cui hanno dichiarato di aver conseguito il bene della vita e di aver perso ogni interesse alla prosecuzione del giudizio, compresa la domanda risarcitoria, manifestando l’intenzione di rinunciare al ricorso. All’udienza pubblica la causa è stata trattenuta in decisione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio esamina anzitutto la richiesta di estinzione formulata dalle ricorrenti e ne rileva l’infondatezza. L’art. 84, comma 3, cod. proc. amm. subordina l’estinzione per rinuncia a specifiche formalità: la rinuncia deve essere notificata alle altre parti almeno dieci giorni prima dell’udienza e, in difetto di opposizione delle parti interessate alla prosecuzione, il processo si estingue. Nella specie l’atto di rinuncia, pur sottoscritto anche dalle parti personalmente oltre che dai difensori, non risulta notificato all’Amministrazione resistente nel rispetto del termine di legge. Tale carenza formale osta alla declaratoria di estinzione.
La medesima dichiarazione conserva però rilievo sul diverso piano dell’art. 84, comma 4, cod. proc. amm., che consente al giudice di desumere dall’intervento di fatti o atti univoci successivi alla proposizione del ricorso, e dal comportamento delle parti, argomenti di prova della sopravvenuta carenza di interesse alla decisione della causa. Il Collegio richiama l’orientamento della giurisprudenza amministrativa secondo cui l’atto di rinuncia, ancorché invalido a produrre l’effetto estintivo, costituisce un qualificato e univoco argomento di prova della sopravvenuta carenza di interesse alla decisione del gravame, qualificandosi come atto inequivocabile della volontà di non coltivare più la pretesa azionata.
Nel caso concreto le ricorrenti hanno dichiarato espressamente di aver conseguito il bene della vita cui aspiravano e di aver perso ogni interesse alla prosecuzione del giudizio, inclusa la domanda accessoria di risarcimento. Tale manifestazione di volontà integra un comportamento processuale idoneo a fondare la pronuncia di improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse, ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm.
Il Collegio precisa la natura dell’istituto. L’improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse è pronuncia di rito fondata sulla constatazione del venir meno dell’utilità della decisione di merito per il ricorrente, a seguito di una situazione nuova e diversa rispetto a quella esistente al momento del ricorso. Essa si distingue dalla cessazione della materia del contendere, che presuppone il pieno e incondizionato soddisfacimento della pretesa con implicito riconoscimento dell’originaria fondatezza della domanda. Nella specie, pur essendo stato rilasciato il provvedimento di voltura, la domanda risarcitoria non ha trovato alcun soddisfacimento, rendendo più appropriata la declaratoria di improcedibilità.
Il ricorso è pertanto dichiarato improcedibile quanto alla domanda risarcitoria. Le spese della fase sono integralmente compensate, in considerazione dell’esito in rito e del comportamento processuale delle parti.
Nota della Redazione
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