Competenza dello Sportello Unico sull’istanza di conversione del permesso di soggiorno (TAR Sicilia n. 608 del 27.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di conversione del permesso di soggiorno per lavoro stagionale in permesso per lavoro subordinato, la competenza ad adottare il provvedimento conclusivo spetta allo Sportello Unico per l’Immigrazione, quale articolazione del Ministero dell’Interno, ai sensi dell’art. 22 del d.lgs. n. 286/1998. Le forme di raccordo tra Sportello Unico e uffici regionali previste dall’art. 30, comma 1, del d.P.R. n. 394/1999 non derogano a tale assetto. L’intesa istituzionale tra Ministero e Regione non è idonea a modificare una disposizione di legge primaria e relega la collaborazione regionale alla sola fase istruttoria, restando estranea la fase decisoria. Il provvedimento adottato dalla Regione è quindi affetto da difetto di competenza funzionale e va annullato, non ricorrendo gli estremi della nullità per difetto assoluto di attribuzione.
Il Fatto
Il ricorrente, cittadino straniero, ha fatto ingresso in Italia con nulla osta per lavoro stagionale e ha ottenuto il relativo permesso di soggiorno. Nel gennaio 2024 ha stipulato un nuovo contratto di lavoro e ha presentato alla Questura istanza di conversione del titolo stagionale in permesso di lavoro subordinato. Nel luglio 2024 ha poi chiesto allo Sportello Unico per l’Immigrazione la verifica della sussistenza di una quota per la conversione.
Con provvedimento comunicato il 27 maggio 2025, l’Amministrazione regionale ha dichiarato irricevibile l’istanza, per essere il titolo di soggiorno scaduto in data anteriore a quella di presentazione della richiesta. Il ricorrente ha impugnato l’atto davanti al TAR Sicilia, deducendo la nullità per difetto assoluto di attribuzione e, in subordine, l’incompetenza dell’Amministrazione regionale.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ricostruisce il quadro normativo muovendo dall’art. 117, comma 2, lett. b), Cost., che riserva allo Stato la potestà legislativa esclusiva in materia di immigrazione. L’art. 22 del d.lgs. n. 286/1998 individua nello Sportello Unico per l’Immigrazione, istituito presso la prefettura, l’organo responsabile dell’intero procedimento di assunzione dei lavoratori stranieri. Il comma 16 della stessa norma richiama le regioni a statuto speciale e l’art. 30 del d.P.R. n. 394/1999 prevede forme di raccordo tra Sportello Unico e uffici regionali.
Su questa base si colloca l’intesa istituzionale sottoscritta tra Ministero dell’Interno e Regione, che all’art. 4 impegna la Regione a collaborare utilizzando la modulistica ministeriale, i sistemi informatici condivisi e fornendo supporto sulle questioni giuridico-amministrative connesse alle nuove procedure.
Il Collegio esclude anzitutto la nullità del provvedimento ex art. 21-septies della legge n. 241/1990. Il difetto assoluto di attribuzione ha carattere eccezionale e ricorre solo in caso di carenza di potere in astratto, quando l’Amministrazione esercita un potere che nessuna norma le attribuisce. Poiché la disciplina richiamata consente forme di raccordo tra Sportello Unico e uffici regionali, non può ritenersi una radicale assenza di potere. Il vizio configurabile è dunque quello di incompetenza.
Nel merito, la censura di incompetenza è fondata. La Sezione richiama la propria sentenza n. 943 del 26 aprile 2019, cui intende dare continuità. L’art. 22 del d.lgs. n. 286/1998 individua in modo inequivocabile nello Sportello Unico l’organo competente al rilascio dell’autorizzazione al lavoro. Tale competenza non si ritiene derogata in favore dei centri per l’impiego per effetto dell’intesa, che è accordo non idoneo a modificare una disposizione di legge primaria e che realizza una collaborazione limitata alla fase istruttoria, senza incidere sul momento finale del procedimento.
Anche i diagrammi allegati all’intesa individuano nella Prefettura-Sportello Immigrazione il soggetto competente all’adozione dei provvedimenti di accoglimento o rigetto. Accertata l’incompetenza regionale, restano assorbiti gli ulteriori motivi, attinenti all’omessa interlocuzione procedimentale e alla motivazione, non potendo il giudice pronunciarsi su poteri non ancora esercitati ex art. 34, comma 2, cod. proc. amm. Il ricorso è quindi accolto, con annullamento del provvedimento e obbligo della Prefettura U.T.G. di rideterminarsi nel termine di trenta giorni.
Nota della Redazione
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