Sopravvenuta cessazione del dissesto e azione di ottemperanza al decreto ingiuntivo (TAR Sicilia n. 545 del 25.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
Conclusa la procedura di dissesto e approvato il rendiconto della gestione straordinaria, l’ente locale torna in bonis e il creditore riacquista la piena facoltà di far valere il proprio credito in misura integrale nei suoi confronti. La liquidazione straordinaria non determina alcuna estinzione dei crediti rimasti insoddisfatti in sede concorsuale, che possono essere azionati verso l’ente risanato. Il rifiuto della proposta transattiva rientra nelle prerogative del creditore e non ne pregiudica le ragioni. È ammissibile il giudizio di ottemperanza per il decreto ingiuntivo non opposto, purché dichiarato esecutivo ai sensi dell’art. 647 cod. proc. civ., ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm.
Il Fatto
Una società creditrice aveva ottenuto dal Tribunale civile un decreto ingiuntivo per il pagamento di fatture relative a forniture d’acqua potabile, non saldate dall’ente comunale debitore. Il decreto, non opposto, era stato dichiarato esecutivo e munito di formula esecutiva.
Nelle more il Comune aveva dichiarato lo stato di dissesto, poi chiuso con l’approvazione del rendiconto di gestione straordinaria. La società aveva presentato istanza di ammissione al passivo ma non aveva accettato la proposta transattiva dell’organo straordinario, con conseguente accantonamento delle somme nella misura del cinquanta per cento. Notificato il titolo esecutivo senza esito, la creditrice ha proposto ricorso per ottemperanza, chiedendo l’esecuzione del giudicato e la liquidazione degli interessi.
La Motivazione della Corte
Il Collegio accoglie il ricorso. In via preliminare rileva che la situazione di dissesto finanziario è venuta meno con la deliberazione di approvazione del rendiconto della gestione straordinaria di cui all’art. 256 d.lgs. n. 267/2000. Una volta chiuso il procedimento e tornato l’ente in bonis, il creditore riacquista la piena possibilità di recuperare integralmente il proprio credito.
Il rifiuto delle transazioni rientra nelle prerogative del creditore, che dopo il risanamento conserva integre le ragioni creditorie verso l’ente locale. La liquidazione straordinaria non estingue i crediti non ammessi o residui: conclusa la procedura, essi possono essere fatti valere nei confronti dell’ente risanato.
Quanto all’ammissibilità, l’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm. consente l’ottemperanza per i decreti ingiuntivi non opposti o confermati in opposizione, a condizione che siano dichiarati esecutivi ai sensi dell’art. 647 cod. proc. civ. Nel caso di specie il titolo risulta ritualmente depositato e dichiarato esecutivo, con notificazione documentata all’ente intimato.
Nel merito sussiste l’obbligo dell’ente di dare esecuzione al titolo, per la somma ingiunta, gli interessi come da domanda e le spese della procedura di ingiunzione. Le ulteriori spese successive al giudicato sono dovute solo se funzionali all’introduzione del giudizio di ottemperanza: non lo sono quelle di precetto o relative a procedure esecutive non satisfattive, imputabili alla libera scelta del creditore.
Il Collegio ordina l’esecuzione entro sessanta giorni e, per il caso di persistente inottemperanza, nomina sin d’ora un commissario ad acta ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. d), cod. proc. amm., con liquidazione del compenso a carico dell’ente inottemperante e condanna di quest’ultimo alle spese di lite.
Nota della Redazione
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