La brevità della valutazione non è vizio se mancano censure puntuali (TAR Sardegna n. 1082 del 24.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il dato cronologico relativo alla durata delle operazioni di valutazione delle offerte tecniche costituisce di per sé elemento neutro, non essendo la legittimità della valutazione desumibile automaticamente dalla maggiore o minore rapidità con cui essa è stata compiuta. La parte che contesti la brevità del tempo impiegato dalla commissione non può limitarsi a tale rilievo, ma deve accompagnarlo con censure puntuali sul risultato finale della valutazione, indicando specifici elementi dai quali desumere l’omesso esame degli elaborati o il carattere solo apparente delle valutazioni. I giudizi espressi dalla commissione nelle procedure aggiudicate con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa sono espressione di discrezionalità tecnica, sindacabile solo per manifesta illogicità, irragionevolezza, travisamento dei fatti od errore tecnico macroscopico: il sindacato del giudice è pieno ma non sostitutivo e non può sovrapporre un diverso apprezzamento tecnico a quello dell’organo valutatore, salvo che emergano evidenti profili di inattendibilità o incoerenza.
Il Fatto
Una società partecipante contestava l’aggiudicazione di una gara per l’affidamento di servizi di architettura e ingegneria e di lavori per la realizzazione di impianti di on-shore power supply in sette porti sardi, deducendo l’eccesso di potere per difetto di istruttoria e sviamento: la commissione avrebbe valutato le offerte tecniche in un tempo incompatibile con la complessità dell’appalto. La ricorrente lamentava inoltre la manifesta illogicità e contraddittorietà dei giudizi e dei punteggi, in particolare per il criterio qualitativo concernente l’organizzazione della struttura tecnica, ritenendo che il maggior numero di gruppi di progettazione e di figure professionali indicati in offerta avrebbe dovuto necessariamente determinare un punteggio superiore.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha respinto il ricorso, esaminando congiuntamente i motivi aggiunti per la loro connessione oggettiva e soggettiva. Quanto alla dedotta inadeguatezza dell’attività istruttoria, ha rilevato che il verbale della commissione documentava lo svolgimento di tre sedute riservate nell’arco di tre giornate, per un tempo complessivo di circa cinque ore e cinquanta minuti, articolato in lettura degli elaborati, attribuzione individuale dei coefficienti e rilettura collegiale finale: circostanza che smentiva il presupposto fattuale della brevità della valutazione.
Il Tribunale ha inoltre richiamato il principio consolidato secondo cui la durata delle operazioni di gara, isolatamente considerata, non costituisce indice affidabile della qualità dell’attività valutativa, potendo la maggiore o minore celerità dipendere da molteplici fattori organizzativi o dalla struttura delle offerte. Nel caso di specie rilevava che la commissione era chiamata a esaminare solo due offerte e che la lex specialis aveva rigorosamente contingentato la dimensione degli elaborati tecnici, imponendo limiti quantitativi puntuali per garantire omogeneità e comparabilità delle proposte.
Quanto alla contestata illogicità delle valutazioni, la Corte ha escluso che il criterio della lettera d’invito configurasse un parametro quantitativo legato al numero di gruppi di lavoro o di professionisti: il criterio era di natura qualitativa e richiedeva una valutazione complessiva dell’organizzazione del servizio, delle modalità di coordinamento, dell’esperienza e della capacità di interlocuzione con la stazione appaltante. La struttura articolata in più gruppi autonomi poteva legittimamente essere apprezzata anche come fattore di maggiore complessità organizzativa, senza che sussistesse alcun automatismo valutativo tra numero di figure e qualità dell’offerta.
La Corte ha infine valorizzato l’insufficienza delle censure alla luce del divario di punteggio tecnico e della mancata proposizione di motivi aggiunti dopo l’ostensione integrale dell’offerta: la prova di resistenza non era stata fornita e le doglianze si risolvevano in una diversa lettura degli elementi progettuali, non consentita in sede di sindacato di legittimità. La reiezione delle domande di annullamento ha comportato anche il rigetto della domanda risarcitoria, per l’insussistenza del danno ingiusto.
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Nota della Redazione
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