Ottemperanza al giudicato dopo la chiusura del dissesto comunale (TAR Sicilia n. 544 del 25.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
Conclusa la procedura di dissesto finanziario con l’approvazione del rendiconto della gestione straordinaria, l’ente locale torna in bonis e il creditore riacquista la piena possibilità di recuperare il proprio credito in misura integrale. Il rifiuto della proposta transattiva rientra nelle prerogative del creditore, che conserva le ragioni creditorie non soddisfatte in sede concorsuale. Non si determina alcuna estinzione dei crediti residui, che possono essere fatti valere nei confronti dell’ente risanato, compresi gli interessi maturati e rimasti congelati durante il dissesto. Il giudizio di ottemperanza è ammissibile anche per i decreti ingiuntivi non opposti, purché dichiarati esecutivi ai sensi dell’art. 647 cod. proc. civ.

Il Fatto

La società ricorrente aveva ottenuto dal Tribunale di Catania il decreto ingiuntivo n. 1567/2016 per il pagamento di fatture relative a forniture d’acqua potabile degli anni 2011, 2013, 2014 e 2015. Il decreto, non opposto, era stato dichiarato definitivamente esecutivo e rilasciato con formula esecutiva. Nel frattempo il Comune debitore aveva dichiarato lo stato di dissesto, conclusosi con il verbale della commissione straordinaria di liquidazione che aveva approvato il rendiconto di gestione.

La società aveva presentato istanza di ammissione al passivo ma non aveva accettato la proposta transattiva avanzata nell’ambito del procedimento semplificato. Notificato il titolo esecutivo, il Comune non aveva provveduto al pagamento. La creditrice ha quindi proposto ricorso per ottemperanza, chiedendo la declaratoria di inadempimento e la nomina di un commissario ad acta.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha accolto il ricorso. In via preliminare ha rilevato che la situazione di dissesto era venuta meno con l’approvazione del rendiconto della gestione straordinaria, richiamando la propria giurisprudenza secondo cui, una volta chiuso il procedimento e tornato l’Ente in bonis, il creditore riacquista la piena possibilità di recuperare il credito in misura integrale.

La Sezione ha ribadito che il rifiuto delle transazioni rientra nelle prerogative del creditore. Questi, completata la procedura di risanamento, conserva integralmente le ragioni creditorie nei confronti dell’ente locale. La liquidazione straordinaria non determina alcuna estinzione dei crediti rimasti insoddisfatti in sede concorsuale: i crediti non ammessi o residui, conclusa la procedura, potranno essere fatti valere nei confronti dell’ente risanato, secondo un’interpretazione costituzionalmente orientata.

Quanto all’ammissibilità, il Collegio ha applicato l’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm., che consente l’ottemperanza per i decreti ingiuntivi non opposti o confermati in sede di opposizione. Condizione essenziale è che il decreto sia stato dichiarato esecutivo ai sensi dell’art. 647 cod. proc. civ. Nel caso concreto la ricorrente ha depositato il decreto e il decreto di esecutorietà.

Risultavano rispettati il termine decennale dell’art. 114, comma 1, cod. proc. amm. e quello di deposito dell’art. 87, comma 3, cod. proc. amm., nonché l’art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito con modificazioni, in ordine alla notificazione del titolo. Sussisteva quindi l’obbligo di esecuzione del giudicato.

In ordine alle spese successive al giudicato, il Collegio ha precisato che sono dovute solo quelle funzionali all’introduzione del giudizio di ottemperanza — pubblicazione, esame, notifica, registrazione, copia, diffida — e non quelle di precetto o relative a procedure esecutive non satisfattive, imputabili alla libera scelta del creditore. Il Tribunale ha ordinato l’esecuzione entro sessanta giorni, nominando per l’ipotesi di perdurante inadempienza un commissario ad acta, con condanna dell’Ente alle spese di giudizio.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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