Ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro sulla Carta docente (TAR Sicilia n. 547 del 25.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza ex art. 112 c.p.a. il ricorrente deve provare il fatto costitutivo del diritto all’esecuzione del giudicato, mentre l’onere di allegare e dimostrare i fatti estintivi, modificativi o impeditivi grava, ai sensi dell’art. 2697 c.c., sull’Amministrazione che vi abbia interesse. La mancata costituzione in giudizio dell’Amministrazione impedisce di assolvere a tale onere e non paralizza l’accoglimento della domanda. Il termine per l’adempimento spirato e la mancata esecuzione integrano i presupposti dell’ottemperanza. La nomina del Commissario ad acta può avvenire sin d’ora, con esclusione di qualsiasi compenso quando sia nominato un dirigente della stessa Amministrazione debitrice, in applicazione analogica dell’art. 5-sexies, comma 8, legge n. 89/2001.

Il Fatto

Il Tribunale di Patti – Sez. Lavoro, con sentenza n. 1362/2025 dell’11.7.2025, ha riconosciuto alla ricorrente il diritto di usufruire del beneficio della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente di cui all’art. 1, comma 121, legge n. 107/2015, per il servizio di insegnamento prestato a tempo determinato negli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022, condannando il Ministero all’attribuzione di € 1.500,00 e alla rifusione delle spese, distratte in favore del procuratore antistatario.

La sentenza, ritualmente notificata e passata in giudicato, non è stata eseguita spontaneamente dall’Amministrazione. La ricorrente ha quindi proposto ricorso per ottemperanza, chiedendo la nomina di un Commissario ad acta e la condanna alle spese. Il Ministero non si è costituito.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha preliminarmente verificato la sussistenza dei presupposti dell’ottemperanza, richiamando l’art. 114 cod. proc. amm. La pretesa può dirsi fondata su un titolo esecutivo notificato e definitivo, essendo decorso il termine di cui all’art. 14 del D.L. n. 669 del 1996. Non risulta che il Ministero abbia adempiuto a quanto disposto in sentenza.

Il passaggio centrale riguarda la distribuzione dell’onere probatorio. La Corte applica il principio dell’art. 2697 c.c., secondo cui i fatti estintivi, modificativi ed impeditivi del diritto azionato vanno provati da chi ha interesse ad eccepirli. Poiché la ricorrente ha fornito la prova del fatto costitutivo del diritto ad agire in ottemperanza, ai sensi dell’art. 112, comma II, lett. c) c.p.a., incombeva sull’Amministrazione provare l’inefficacia di quel fatto o l’estinzione del diritto.

Il Ministero, non essendosi costituito, non ha assolto a tale onere. Ne deriva l’accoglimento del ricorso, con ordine di integrale ottemperanza al giudicato nel termine di novanta giorni dalla comunicazione in via amministrativa o dalla notificazione a cura di parte, se anteriore.

Per l’ipotesi di inutile decorso del termine, il Collegio nomina sin d’ora Commissario ad acta il direttore generale della competente Direzione ministeriale, con facoltà di delega a un dirigente o funzionario in possesso della necessaria professionalità, che provvederà al pagamento entro novanta giorni dalla scadenza del termine assegnato all’Amministrazione. Al Commissario non spetta alcun compenso, trattandosi di dirigente della stessa Amministrazione debitrice: la Corte applica per analogia l’art. 5-sexies, comma 8, legge n. 89/2001, richiamando in proposito TAR Calabria, Catanzaro, sez. I, n. 479 del 2025, TAR Sicilia, Palermo, sez. IV, n. 291 del 2025, TAR Campania, Napoli, sez. VIII, n. 5142 del 2024 e TAR Sardegna, sez. II, n. 983 del 2023. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in € 500,00, oltre oneri, con distrazione in favore del difensore antistatario.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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