Mobilità del personale penitenziario e indennità di trasferimento per sedi limitrofe (TAR Campania n. 1523 del 04.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il distacco del dipendente della Polizia penitenziaria conseguente alla dismissione della sede di servizio integra trasferimento d’autorità, non rilevando in senso contrario che all’interessato sia stata chiesta l’indicazione delle sedi di gradimento. L’indennità prevista dall’art. 1, comma 1, della legge 29 marzo 2001, n. 86 non spetta al personale trasferito presso una sede limitrofa a quella di provenienza, ancorché distante oltre dieci chilometri, quando il trasferimento consegua alla soppressione o dislocazione del reparto. Il criterio preferenziale di ricollocazione opera solo in presenza di effettiva scopertura organica della sede richiesta e non consente di accedere a sedi estranee a quelle individuate dall’Amministrazione come bisognose di copertura.
Il Fatto
La ricorrente, Agente Scelto di Polizia Penitenziaria assegnata alla Casa Circondariale Femminile di Pozzuoli, espone che, in seguito all’evacuazione dell’Istituto gravemente danneggiato dallo sciame sismico del maggio 2024, è stata dapprima assegnata presso la Casa di Reclusione di Arienzo e, con nota del Provveditorato Regionale del DAP del 16 luglio 2024, distaccata temporaneamente presso il Centro Penitenziario di Napoli-Secondigliano.
Avverso tale provvedimento e avverso il decreto di trasferimento del personale del 25 giugno 2024 la ricorrente ha proposto ricorso, deducendo la violazione dell’art. 42-bis d.lgs. n. 151/2001 e della legge n. 104/1992, oltre all’eccesso di potere per illogicità e carenza di motivazione. Ha chiesto l’annullamento degli atti e, in via principale, l’autorizzazione alla mobilità presso la sede di Arienzo; in via subordinata, l’autorizzazione a un provvedimento di missione presso Secondigliano con oneri a carico dell’Amministrazione.
La Motivazione della Corte
In via preliminare il Tribunale ha dichiarato di non tenere conto della documentazione prodotta dalla difesa dell’Amministrazione il 25 febbraio 2026, in spregio alle preclusioni stabilite dall’art. 73, comma 1, cod. proc. amm., risalendo peraltro la documentazione all’agosto 2025. Ha poi escluso la necessità di integrare il contraddittorio per pubblici proclami, appalesandosi il ricorso infondato.
Nel merito, il Tribunale ha ricostruito la sequenza procedimentale seguita dal Provveditorato: l’informativa del 25 giugno 2024, con cui si comunicava l’assegnazione provvisoria del personale di Pozzuoli presso Secondigliano; la nota del 5 luglio 2024, che individuava le sedi disponibili; la nota del 12 luglio 2024, che invitava il personale a esprimere il gradimento, fissando quali criteri di assegnazione la presenza di figli minori di tre anni, la titolarità dei benefici della legge n. 104/1992 e l’anzianità di servizio.
Il Tribunale ha rilevato che dalla documentazione in atti non emerge alcuna vacanza organica presso la sede di Arienzo. Non è stato quindi invocabile il criterio preferenziale dell’art. 13 del decreto del Capo Dipartimento dell’Amministrazione penitenziaria del 6 agosto 2021, che riserva precedenza sulla graduatoria dell’interpello nazionale ai dipendenti della sede soppressa. Sono rimaste incontestate la già avvenuta copertura delle vacanze ad Arienzo e la chiusura non definitiva del carcere femminile di Pozzuoli, con conseguente necessità di ricollocazione solo temporanea del personale.
Anche la seconda censura è stata respinta: i criteri preferenziali indicati dall’Amministrazione operano in caso di istanze superiori all’aliquota massima prevista per ciascuna sede, ma non consentono, di per sé, di accedere a una sede non compresa tra quelle bisognose di copertura.
Quanto alla domanda subordinata, il Tribunale ha qualificato il distacco come trasferimento d’autorità, essendo determinato dalla dismissione della sede di provenienza, senza che rilevi la richiesta di indicare le sedi di gradimento. Ha però escluso l’indennità di cui all’art. 1, comma 1, della legge n. 86/2001, richiamando il comma 1-bis, poiché le sedi di provenienza e di destinazione, situate in Comuni confinanti, sono qualificate limitrofe negli atti amministrativi, circostanza non smentita dalla ricorrente. Il ricorso è stato respinto, con compensazione delle spese.
Nota della Redazione
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