Ottemperanza al giudicato del giudice di pace e competenza del TAR (TAR Sicilia n. 416 del 12.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza avente ad oggetto l’esecuzione di una sentenza del giudice ordinario, la competenza si radica in capo al TAR nella cui circoscrizione ha sede il giudice che ha emesso la sentenza da eseguire, ai sensi dell’art. 113, comma 2, c.p.a. Nel merito, il creditore che agisca per l’adempimento è tenuto a provare soltanto la fonte del proprio diritto e il relativo termine di scadenza, potendo limitarsi ad allegare l’inadempimento della controparte. Il debitore convenuto è gravato dell’onere di provare il fatto estintivo dell’altrui pretesa, ossia l’avvenuto adempimento. In mancanza di tale prova, l’obbligo dell’amministrazione di conformarsi al giudicato resta integro e il ricorso per ottemperanza è fondato.
Il Fatto
Con sentenza n. 25/2022 il Giudice di Pace di Palazzolo Acreide aveva accolto la domanda del ricorrente e condannato la Provincia di Crotone al risarcimento di una somma di denaro, oltre interessi legali e spese di lite. La pronuncia, non impugnata, era divenuta irrevocabile ed era stata notificata all’amministrazione soccombente.
Dopo due atti di precetto e una intimazione di pagamento rimasti senza esito, il ricorrente ha chiesto al giudice amministrativo di ordinare l’ottemperanza del titolo. Il TAR Calabria, adito in via originaria, ha dichiarato la propria incompetenza indicando quale giudice competente il TAR Sicilia, sede di Catania. La causa è stata quindi riassunta innanzi a questo Tribunale, dinanzi al quale l’amministrazione intimata non si è costituita.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta in via preliminare la questione della competenza. Richiamato l’art. 113, comma 2, c.p.a., il Tribunale conferma che, nei casi di ottemperanza previsti dall’art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a., il ricorso si propone al TAR nella cui circoscrizione ha sede il giudice che ha emesso la sentenza da eseguire. Nel caso di specie, la sentenza ottemperanda è stata resa dal Giudice di Pace di Palazzolo Acreide, sicché il ricorso è ammissibile innanzi al TAR Sicilia, sede di Catania.
Superato lo scrutinio preliminare, il Tribunale verifica il rispetto del termine dilatorio. È provata la notifica del titolo presso la sede reale dell’amministrazione, con il decorso del termine previsto dall’art. 14 del D.L. n. 669/1996 rispetto alla data di notifica del ricorso per l’ottemperanza. La condizione di procedibilità risulta pertanto integrata.
Nel merito, il ricorso è fondato. La sentenza per cui è causa risulta tuttora non eseguita e l’amministrazione intimata non ha dedotto alcuna valida giustificazione del proprio inadempimento. Il Collegio ricorda che, nelle cause di ottemperanza inerenti il pagamento di crediti, opera il principio generale in tema di riparto dell’onere probatorio: il creditore che agisca per l’adempimento deve soltanto provare la fonte del proprio diritto e il relativo termine di scadenza, limitandosi a allegare l’inadempimento della controparte. Il debitore convenuto è invece gravato dell’onere di provare il fatto estintivo dell’altrui pretesa. Sul punto il Tribunale richiama la propria più recente giurisprudenza in materia.
La Provincia di Crotone ha rinunciato a dimostrare, come sarebbe stato suo preciso onere in ossequio all’art. 2697, comma 2, cod. civ., la sussistenza di eventuali fatti estintivi, modificativi o impeditivi del diritto di credito vantato in ricorso. Non si ravvisano, quindi, motivi giustificativi dell’inadempienza dell’amministrazione debitrice. Sussiste pertanto l’obbligo di conformarsi alla pronuncia ottemperanda nella parte in cui la Provincia è stata condannata al risarcimento e al pagamento delle spese di lite.
Per l’ipotesi di inutile decorso del termine, il Tribunale nomina fin d’ora commissario ad acta il Direttore Generale della Ragioneria Territoriale dello Stato di Catanzaro, con facoltà di delega, richiamando l’attenzione sul rispetto del termine di cui all’art. 71, comma 2, del D.P.R. n. 115 del 2002 per la liquidazione del compenso, con decorrenza dal compimento dell’ultimo atto di esecuzione dell’incarico. Le spese seguono la soccombenza.
Nota della Redazione
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