L’ottemperanza per la Carta del docente e le ragioni ostative alla penalità di mora (TAR Sardegna n. 256 del 05.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
In sede di ottemperanza, il giudice amministrativo accoglie la domanda diretta a ottenere l’esecuzione del giudicato del giudice ordinario che ha riconosciuto il diritto del docente alla Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione, ove l’amministrazione sia rimasta inerte per il termine dilatorio di cui all’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996. La nomina del commissario ad acta per il caso di persistente inottemperanza costituisce ragione che, unitamente alla complessità del procedimento di attivazione della Carta e alla natura del beneficio, non avente carattere alimentare, giustifica il rigetto della domanda di condanna al pagamento della penalità di mora, per la sussistenza di “altre ragioni ostative” ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
Il Fatto
La ricorrente, docente, agiva dinanzi al TAR Sardegna ai sensi degli artt. 112 e ss. c.p.a. per ottenere l’ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Oristano, Sezione Lavoro e Previdenza, n. 69/2025, passata in giudicato per mancata impugnazione. Il giudice del lavoro aveva accertato il diritto della ricorrente a percepire il beneficio economico di Euro 500,00 annui tramite la Carta elettronica del docente, di cui all’art. 1, comma 121, legge n. 107/2015, e condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito all’erogazione delle somme dovute. La sentenza era stata notificata all’amministrazione in data 30.07.2025, senza che, decorso infruttuosamente il termine di 120 giorni, alcun adempimento fosse seguito, fatta eccezione per il pagamento delle spese di lite. La ricorrente domandava quindi la condanna dell’amministrazione all’esecuzione e al pagamento dell’astreinte, oltre alla nomina di un commissario ad acta.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha ritenuto il ricorso fondato. Dagli atti risultava la rituale notifica della sentenza n. 69/2025 in data 30.07.2025, il passaggio in giudicato attestato dalla cancelleria e la decorso del termine dilatorio di cui all’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito in legge n. 30/1997. In assenza di prova di un adempimento, il giudice ha disposto che il Ministero dia completa esecuzione al giudicato nel termine di centoventi giorni, riconoscendo il beneficio della Carta. Per il caso di persistente inottemperanza, è stato nominato sin da ora il commissario ad acta, individuato nel Responsabile pro tempore della Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici, con facoltà di delega e con il compito di porre in essere tutti gli atti necessari entro novanta giorni dalla richiesta della parte. Il commissario potrà avvalersi anche dell’istituto del pagamento in conto sospeso di cui all’art. 14, comma 2, d.l. n. 669/1996, senza diritto a compenso.
Quanto alla domanda di condanna al pagamento della penalità di mora, il Collegio l’ha respinta. Richiamata la sentenza dell’Adunanza Plenaria n. 15 del 25 giugno 2014, che ha individuato il limite autonomo della sussistenza di “altre ragioni ostative”, il TAR ha evidenziato come l’esecuzione delle sentenze di condanna all’attivazione della Carta implichi un procedimento complesso, articolato in più fasi e coinvolgente una pluralità di soggetti, tra cui le società SO.GE.I. e CONSAP e strutture centralizzate a livello nazionale. L’eccezionale mole di contenzioso seriale e la circostanza che il beneficio non si configuri come mezzo di sostentamento del lavoratore, ma come incentivo eventuale e di impiego facoltativo, hanno ridotto i presupposti per l’applicazione della misura coercitiva, in linea con i precedenti del medesimo Collegio.
Le spese di lite sono state poste a carico dell’amministrazione soccombente, ma ridotte a Euro 400,00, oltre accessori, in ragione della natura seriale del contenzioso e della sostanziale standardizzazione dell’attività difensiva, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
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Nota della Redazione
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