Ottemperanza e spese di lite con soccombenza virtuale: il pagamento tardivo non elide la condanna (TAR Abruzzo n. 87 del 16.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
La sopravvenuta integrale esecuzione del giudicato, intervenuta dopo la proposizione del ricorso per ottemperanza ma prima della decisione, determina la cessazione della materia del contendere, restando il giudice investito della sola regolazione delle spese di lite. In tale eventualità, la valutazione della fondatezza del ricorso va condotta secondo il principio della soccombenza virtuale, desumibile dall’esatta esecuzione spontanea e tardiva della sentenza da parte dell’amministrazione debitrice, la quale conferma la fondatezza della pretesa azionata e legittima la condanna alle spese in favore del ricorrente, anche in assenza di una pronuncia di merito sulla domanda.
Il Fatto
Un docente agiva in giudizio per l’ottemperanza del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale Ordinario di Teramo, in funzione di Giudice del Lavoro, che gli aveva riconosciuto il diritto a percepire la componente accessoria della retribuzione denominata RPD (Retribuzione Professionale Docente) per gli anni scolastici dal 2019/2020 al 2023/2024, con condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito all’adozione degli atti necessari per il godimento dell’importo di € 500,00 annui tramite la Carta Elettronica del Docente.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha preliminarmente rilevato che la pretesa azionata dal ricorrente era stata pienamente soddisfatta nel corso del giudizio mediante l’integrale corresponsione delle somme dovute in esecuzione della sentenza da ottemperare, come comunicato dalla stessa parte ricorrente con nota del 2 febbraio 2026. Tale circostanza impone la declaratoria di cessazione della materia del contendere.
Ciononostante, il Collegio ha ritenuto di dover esaminare il merito del ricorso, sia pure ai soli fini della regolazione delle spese di lite. La valutazione è stata condotta secondo il criterio della soccombenza virtuale, alla stregua del quale il ricorso è da considerarsi fondato, come dimostra la stessa sopravvenuta ed esatta esecuzione, da parte dell’amministrazione debitrice, della sentenza di cui era stata domandata l’ottemperanza.
Il TAR ha inoltre verificato la sussistenza dei presupposti previsti dall’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm., ossia il passaggio in giudicato della sentenza, risultante dalla certificazione di mancata impugnazione rilasciata in data 3 giugno 2025 dalla Cancelleria della Sezione Lavoro e Previdenza della Corte di Appello dell’Aquila, e il verificarsi della condizione di procedibilità dell’azione esecutiva prevista dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, conv. in legge n. 30/1997, per effetto del perfezionamento, in data 11 luglio 2024, della notificazione della sentenza all’indirizzo PEC dell’amministrazione e del decorso del termine dilatorio di 120 giorni.
In ragione della serialità della controversia e della sopravvenuta esatta esecuzione del giudicato, il Ministero è stato condannato a rifondere al ricorrente le spese di lite, liquidate in € 800,00 oltre accessori e distratte in favore del difensore dichiaratosi antistatario, non rilevando che il pagamento sia intervenuto solo dopo la proposizione del ricorso per ottemperanza.
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Nota della Redazione
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