Legami familiari e cointeressenze economiche fondano il diniego di white list (TAR Emilia-Romagna n. 428 del 21.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il diniego di iscrizione nella white list può fondarsi su un quadro indiziario unitario, nel quale i rapporti di parentela tra soci, amministratori e familiari contigui ad ambienti mafiosi e le cointeressenze economiche con imprese controindicate si valorizzano reciprocamente. L’art. 89-bis d.lgs. n. 159/2011 attribuisce al Prefetto ampia discrezionalità, sindacabile solo per travisamento di fatto e manifesta illogicità, non essendo richiesta la prova di una responsabilità penale ma la sola prognosi del più probabile che non. I rapporti di parentela assumono rilievo quando, per natura, intensità e persistenza, rivelano una conduzione clanica o la plausibile soggezione dell’impresa a influenze criminali.
Il Fatto
Una società operante nel settore edile chiedeva l’annullamento del provvedimento con cui la Prefettura aveva respinto la sua istanza di iscrizione nella white list, disponendone la cancellazione dall’elenco delle imprese richiedenti, e della conseguente annotazione ANAC nel casellario informatico. Il diniego si fondava sul pericolo di infiltrazione mafiosa, desunto da legami di parentela dei soci con soggetti attenzionati, da un controllo di polizia risalente e da rapporti commerciali con ditte destinatarie di provvedimenti antimafia.
Respinta l’istanza cautelare, la causa giungeva alla decisione dopo che la ricorrente aveva confermato l’interesse, deducendo il difetto di motivazione e, in memoria finale, l’omessa valutazione dell’ammissione alle misure di prevenzione collaborativa.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta anzitutto l’eccezione di rito. La censura sulla mancata ammissione alle misure di prevenzione collaborativa è inammissibile, perché introdotta con semplice memoria e non proposta nel ricorso.
Nel merito, il Tribunale ricostruisce l’orientamento consolidato: la valutazione prefettizia investe il complesso degli elementi, non ciascuno atomisticamente, e il sindacato giurisdizionale è di tipo debole, limitato ai vizi di travisamento di fatto, irragionevolezza e illogicità manifesta. Non si richiede l’accertamento di responsabilità penali, ma un giudizio prognostico secondo il criterio del più probabile che non.
Quanto ai rapporti di parentela, la Corte richiama il principio per cui essi possono fondare da soli l’interdittiva quando assumono intensità tale da rivelare una regia collettiva dell’impresa, e sono rilevanti se, per numero e qualità, rendono non implausibile il collegamento con ambienti criminali. Per il contagio occorre però che natura e contenuti delle relazioni rivelino il carattere illecito dei legami.
Nel caso concreto i legami non sono valorizzati ex se. Emerge uno stretto intreccio familiare nello svolgimento della medesima attività: i tre fratelli soci, la partecipazione della madre tramite una società con sede presso l’abitazione di uno dei soci, le criticità del padre e quelle, pur sfumate, della moglie convivente di un socio. A ciò si aggiungono le cointeressenze economiche con due fornitori controindicate, documentate da plurime fatture coeve alle rispettive vicende antimafia.
Il Tribunale ritiene inconferente il richiamo alla pronuncia Cons. Stato n. 5836/2025, che riguarda la rivalutazione di elementi già apprezzati in un precedente atto favorevole, e superate le doglianze su episodicità e marginalità delle fatturazioni, non supportate da riscontri contabili. Il ricorso è respinto, con condanna alle spese.
Nota della Redazione
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