Decreto ingiuntivo è titolo esecutivo anche se respinta opposizione (TAR Sicilia n. 400 del 11.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
Qualora sia integralmente respinta l’opposizione avverso un decreto ingiuntivo non esecutivo, con sentenza che non pronunci sulla sua esecutività, il titolo fondante l’esecuzione non è la sentenza, bensì il decreto stesso, quanto a sorte capitale, accessori e spese. La sentenza costituisce titolo esecutivo solo per le eventuali ulteriori voci di condanna in essa contenute. Ne consegue che è inammissibile il ricorso per l’esecuzione del giudicato proposto nei confronti della sentenza anziché del decreto ingiuntivo. La notifica prevista dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996 deve avvenire presso l’Amministrazione debitrice — nella sua sede o all’indirizzo P.E.C. risultante dai pubblici registri — e non presso l’Avvocatura dello Stato, poiché lo spatium deliberandi deve connettersi alla conoscenza della pretesa esecutiva da parte dell’ente debitore.
Il Fatto
Il ricorrente ha chiesto al TAR di ordinare al Ministero dell’Istruzione e del Merito il compimento degli atti necessari a dare piena esecuzione alla sentenza del Tribunale di Messina, Sezione Lavoro, n. 297/2025, passata in giudicato, per il pagamento di una somma di denaro oltre interessi e rivalutazione. Ha domandato altresì la nomina di un commissario ad acta e la condanna dell’Amministrazione al pagamento di una somma per ogni violazione o ritardo nell’esecuzione.
Il Ministero si è costituito con atto di mero stile. Con ordinanza n. 69 del 15 gennaio 2026 il Collegio ha rilevato, ai sensi dell’art. 73, comma 3, cod. proc. amm., possibili profili di inammissibilità, assegnando alle parti termine per memorie. Il ricorrente ha insistito per l’accoglimento.
La Motivazione della Corte
Il Collegio dichiara il ricorso inammissibile, muovendo da un principio consolidato della giurisprudenza di legittimità e amministrativa. Quando l’opposizione a decreto ingiuntivo è integralmente respinta con sentenza che non si pronuncia sull’esecutività, il titolo dell’esecuzione resta il decreto, non la sentenza di rigetto. Quest’ultima rileva solo per le eventuali ulteriori condanne in essa contenute.
Nel caso concreto, la sentenza del Tribunale civile di Messina ha respinto l’opposizione del Ministero e confermato il decreto ingiuntivo opposto. Le ragioni creditorie azionate dal ricorrente sono riferibili esclusivamente al decreto; eppure la parte ha agito per l’esecuzione della sentenza, in contrasto con l’orientamento richiamato.
Il Collegio rileva un ulteriore profilo di inammissibilità. Non è stata comprovata la notificazione del decreto ingiuntivo presso la sede reale — fisica o digitale — dell’Amministrazione debitrice, ai fini del decorso del termine di 120 giorni ex art. 14 del d.l. n. 669/1996. Il decreto risulta notificato presso l’indirizzo PEC dell’Avvocatura dello Stato, in un momento in cui non era ancora titolo esecutivo.
Secondo il Collegio, la notifica deve avvenire presso l’Amministrazione debitrice e non presso l’Avvocatura dello Stato. Lo spatium deliberandi, per essere effettivo, deve connettersi alla conoscenza della pretesa esecutiva da parte dell’Amministrazione, non altrimenti sostituibile dalla notifica all’organo incaricato del patrocinio nel giudizio esecutivo.
Stante l’esito in rito e la limitata attività difensiva della parte resistente, le spese di lite sono integralmente compensate fra le parti.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.