Azione di ottemperanza per somme di danaro: il termine dilatorio di 120 giorni decorre solo dalla notifica del titolo esecutivo alla sede reale dell’ente debitore (TAR Lombardia n. 3637 del 10.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’azione di ottemperanza volta all’esecuzione di una sentenza di condanna dell’amministrazione al pagamento di somme di danaro costituisce rimedio alternativo all’esecuzione forzata, con la conseguente applicazione del termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996. Detto termine decorre esclusivamente dalla notificazione del titolo esecutivo presso la sede reale dell’ente debitore, individuata sulla base del domicilio digitale dallo stesso eletto nel Registro delle PP.AA., ai sensi dell’art. 16, comma 12, del d.lgs. n. 179/2012. La notifica effettuata a un diverso indirizzo di posta elettronica certificata, sebbene estratto dal Registro IPA, non è idonea a far decorrere il termine, con conseguente inammissibilità del ricorso per ottemperanza proposto prima della sua scadenza.
Il Fatto
Un docente, risultato creditore di una somma di danaro a titolo di carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione, a seguito della sentenza del Tribunale di Monza in funzione di Giudice del Lavoro che aveva condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento, proponeva ricorso per ottemperanza dinanzi al TAR Lombardia. L’amministrazione non aveva infatti satisfatto la pretesa azionata.
Il ricorrente chiedeva l’ordine di conformazione al giudicato, la nomina di un commissario ad acta e la condanna alle spese. Il Ministero si costituiva in giudizio con memoria di mero stile. Il Collegio, preliminarmente, sollevava d’ufficio la questione relativa alla corretta notificazione del titolo esecutivo, necessaria per il decorso del termine dilatorio di cui all’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996, assegnando un termine per chiarimenti.
La Motivazione della Corte
Il TAR Lombardia ha dichiarato il ricorso inammissibile, rilevando che la notificazione del titolo esecutivo era avvenuta presso un indirizzo di posta elettronica certificata non corrispondente al domicilio digitale eletto dall’amministrazione debitrice. Il Collegio ha richiamato il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui l’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996 si applica anche al giudizio di ottemperanza, in quanto strumento di esecuzione forzata alternativo alle forme ordinarie, tutte le volte in cui l’oggetto della pretesa sia costituito da obbligazioni pecuniarie fondate su un giudicato.
La norma, evidenzia la sentenza, mira a consentire all’amministrazione di completare le procedure di pagamento spontaneo entro centoventi giorni dalla notifica del titolo, prima che il creditore possa introdurre la procedura esecutiva. Ne deriva che la notifica deve essere effettuata presso la sede reale dell’ente debitore, individuata secondo le regole che disciplinano i pubblici elenchi degli indirizzi digitali.
In particolare, il TAR ha precisato che, ai sensi dell’art. 16-ter del d.lgs. n. 179/2012, la notificazione alle pubbliche amministrazioni è validamente eseguita presso il domicilio digitale indicato nel registro di cui all’art. 16, comma 12, del medesimo decreto (Registro delle PP.AA.). Solo in via sussidiaria, ove l’amministrazione non abbia provveduto a comunicare il proprio indirizzo in tale registro, è possibile fare ricorso al domicilio digitale presente sul Registro IPA (art. 6-ter del d.lgs. n. 82/2005).
Nel caso di specie, il Ministero dell’Istruzione e del Merito aveva eletto il proprio domicilio digitale nel Registro delle PP.AA. all’indirizzo uffgabinetto@postacert.istruzione.it. La notifica del titolo era stata invece effettuata presso un diverso indirizzo PEC (urp@postacert.istruzione.it), estratto dal solo Registro IPA, e presso gli uffici scolastici periferici, soggetti non tenuti all’adempimento. Né poteva ritenersi satisfattiva la notifica effettuata presso l’Avvocatura dello Stato, la quale è prevista solo a fini processuali e non è idonea a produrre gli effetti sostanziali richiesti dalla norma.
La mancata notifica del titolo esecutivo presso la sede reale dell’ente debitore ha quindi impedito il decorso del termine dilatorio, rendendo il ricorso per ottemperanza, proposto prima della scadenza dei centoventi giorni, inammissibile. Le spese di lite sono state compensate in ragione della difesa di mero stile dell’amministrazione.
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Nota della Redazione
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