Ottemperanza alla Carta docente: no all’astreinte per crisi di finanza pubblica (TAR Veneto n. 446 del 20.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza il giudice amministrativo, accertato l’inadempimento dell’Amministrazione al giudicato, ne ordina l’esecuzione e, in caso di perdurante inerzia, nomina un Commissario ad acta. La condanna alla penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. non consegue automaticamente all’inadempimento: il giudice deve verificare in concreto la sussistenza dei presupposti e può negarla ove ricorrano le altre ragioni ostative previste dalla norma. La crisi della finanza pubblica e l’entità del debito pubblico, in quanto fatti notori ex art. 115 cod. proc. civ., integrano tali ragioni ostative e giustificano il diniego della misura, evitando sanzioni troppo afflittive a carico del debitore pubblico.
Il Fatto
La parte ricorrente ha prestato servizio come docente a tempo determinato alle dipendenze del Ministero dell’Istruzione e del Merito. Con sentenza non definitiva n. 603/2024 e sentenza definitiva n. 50/2025, il Tribunale di Venezia ha condannato l’Amministrazione a costituire in suo favore la Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, con accredito di € 1.500,00 per gli anni scolastici dal 2021 al 2023.
Poiché il decisum non è stato spontaneamente eseguito, l’interessato ha proposto ricorso per ottemperanza, chiedendo l’assegnazione della carta con l’accredito della somma e la condanna dell’Amministrazione al pagamento della penalità di mora. Il Ministero, regolarmente notiziato, non si è costituito.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha anzitutto verificato le condizioni dell’azione esecutiva. Le sentenze azionate sono passate in giudicato, come attestato dalla cancelleria, e sono state notificate all’Amministrazione il 18 ottobre 2024 e il 23 gennaio 2025. Ricorrono dunque i presupposti dell’art. 112, secondo comma, lett. c), cod. proc. amm. e dell’art. 14 del d.l. n. 669 del 1996.
Nel merito il ricorso è fondato. Non è contestato l’inadempimento dell’Amministrazione, ancora inadempiente rispetto al giudicato. Il Tribunale ha quindi condannato il Ministero a dare esecuzione alle sentenze, costituendo la Carta elettronica con l’accredito della somma, entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della decisione.
Decorso inutilmente tale termine, provvederà un Commissario ad acta, nominato nel Direttore generale pro tempore della competente Direzione generale, con facoltà di subdelegare e ulteriore termine di sessanta giorni. Trattandosi di funzioni affidate a un dipendente pubblico già inserito nella struttura dell’Amministrazione debitrice, non si dà luogo ad alcun compenso commissariale.
Quanto all’astreinte, il Collegio ha richiamato Cons. St., Ad. Plen., n. 15/2014, che ammette l’istituto nei confronti della P.A. inadempiente ma impone di valutare le peculiari condizioni del debitore pubblico, per evitare locupletazioni eccessive o sanzioni troppo afflittive, nonché di verificare la sussistenza di altre ragioni ostative. Nella specie, la crisi della finanza pubblica e l’ammontare del debito pubblico giustificano la mancata condanna. Tali ragioni, osserva il Tribunale, operano come fatti notori ex art. 115 cod. proc. civ. La domanda di penalità di mora è stata quindi respinta.
Le spese di lite, liquidate in € 800,00 oltre accessori, seguono la soccombenza e sono distratte a favore del difensore antistatario.
Nota della Redazione
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