L’accordo quadro monofornitore per farmaci esclusivi non richiede la specificazione delle quantità (TAR Abruzzo n. 423 del 12.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
È inammissibile, per difetto di legittimazione e interesse, il ricorso dell’operatore economico avverso la procedura negoziata per la stipula di un accordo quadro monofornitore avente ad oggetto farmaci esclusivi, qualora la stazione appaltante abbia indicato esclusivamente il valore stimato dell’intera operazione contrattuale, senza specificare la quantità dei singoli prodotti. L’accordo quadro, quale contratto normativo, richiede necessariamente la determinazione di durata e corrispettivo, mentre la quantità delle prestazioni costituisce elemento solo eventuale. La legittima scelta discrezionale dell’amministrazione di non specificare le quantità, ma solo il massimale di spesa, è coerente con l’art. 59, comma 1, d.lgs. n. 36/2023 e con la giurisprudenza della CGUE, che esige l’indicazione di una quantità o di un valore massimo. La mera eventualità di ordinativi di farmaci non esclusivi in fase esecutiva costituisce un evento patologico futuro che non legittima l’impugnazione degli atti di indizione della procedura.
Il Fatto
La società ricorrente, azienda farmaceutica titolare di autorizzazioni all’immissione in commercio di farmaci esclusivi, ha impugnato gli atti della procedura negoziata indetta dall’Agenzia Regionale dell’Abruzzo per la Committenza per la stipula di accordi quadro monofornitore aventi durata di 48 mesi e suddivisi in 186 lotti, ciascuno con un budget definito ed estensibile fino al 60%. La società, invitata a manifestare interesse per il lotto n. 182 del valore annuale di oltre tre milioni di euro, ha censurato la presunta indeterminatezza dell’oggetto della procedura, poiché i lotti erano identificati unicamente per azienda e per importo massimo, senza specificazione dei singoli farmaci e delle relative quantità. La ricorrente ha inoltre prospettato il rischio che, in fase di attuazione, potessero essere ordinati anche farmaci non esclusivi, nonché l’incompatibilità della procedura con la disciplina dell’accordo quadro e con la previsione di cui all’art. 76, comma 2, lett. b), d.lgs. n. 36/2023, richiamato dall’art. 15 del d.l. n. 19/2026. Ha infine chiesto la rimessione alla Corte di Giustizia della questione interpretativa sulla compatibilità della normativa nazionale con il diritto comunitario.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha preliminarmente ricostruito il quadro normativo e la natura dell’accordo quadro quale contratto normativo, definito dall’art. 2, lett. n), all. I.1 del d.lgs. n. 36/2023. Ha osservato che gli elementi oggettivi essenziali sono la durata, il corrispettivo e solo eventualmente la quantità delle prestazioni, sicché, quando l’accordo è concluso con un unico operatore e il prezzo dei farmaci è fisso perché stabilito dall’AIFA, la stazione appaltante può legittimamente completarne il contenuto indicando il valore complessivo degli ordinativi, oppure indire distinte procedure negoziate per ciascun prodotto.
Quanto al difetto di legittimazione, il Collegio ha rilevato che la pretesa della ricorrente di ottenere un appalto con oggetto specifico e quantità determinate riduce l’autonomia contrattuale della stazione appaltante a un ambito più ristretto di quello riconosciutole dalla normativa nazionale ed eurounitaria, configurando una pretesa di mero fatto priva di fondamento normativo. La scelta di non specificare la quantità ma solo il valore massimo è risultata coerente con l’art. 59, comma 1, d.lgs. n. 36/2023, che esige l’indicazione del valore stimato, e con la giurisprudenza della CGUE secondo cui è sufficiente indicare una quantità o un valore massimo delle forniture. Tali rilievi hanno reso manifestamente infondata la questione di rinvio pregiudiziale.
In ordine alla carenza di interesse, il Tribunale ha evidenziato che l’annullamento della procedura non sortirebbe alcun effetto utile per la ricorrente, poiché le strutture sanitarie pubbliche dovrebbero comunque rivolgersi a lei per acquisire i farmaci prodotti in via esclusiva al prezzo stabilito dall’AIFA. Quanto al dedotto rischio di ordinativi di farmaci non esclusivi, il Collegio ha escluso che la lex specialis contenga elementi che ostacolino o distorcano la concorrenza, richiamando le clausole del capitolato e della lettera d’invito che limitano l’oggetto ai soli prodotti oggetto di diritti di privativa e prevedono l’attivazione di nuove procedure in caso di scadenza brevettuale. L’eventuale anomalia in fase esecutiva è stata qualificata come evento patologico, meramente eventuale e futuro, non idoneo a fondare l’impugnazione. La piena tutela degli operatori è comunque garantita dal regime di pubblicità dell’intero ciclo di vita dei contratti pubblici. Il ricorso è stato pertanto dichiarato inammissibile, con compensazione delle spese per la novità della questione.
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Nota della Redazione
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