Improcedibilità del ricorso payback per assolvimento obblighi ex art. 7 (TAR Lazio n. 6372 del 09.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
L’integrale versamento della quota del 25 per cento degli importi indicati nei provvedimenti regionali e provinciali di ripiano del superamento del tetto di spesa per i dispositivi medici, effettuato ai sensi dell’art. 7, comma 1, d.l. n. 95/2025 (convertito con modificazioni dalla legge n. 118/2025), estingue l’obbligazione gravante sulle aziende fornitrici per gli anni 2015-2018 e preclude loro ogni ulteriore azione giurisdizionale connessa. L’eventuale mancata adozione, da parte della Regione, del provvedimento di accertamento dell’avvenuto pagamento — previsto dalla medesima disposizione ai fini della declaratoria di cessazione della materia del contendere — non incide sulla sopravvenuta carenza di interesse della società ricorrente, che ha già ottenuto l’effetto sostanziale richiesto. Ne consegue la dichiarazione di improcedibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a., con compensazione delle spese di lite.

Il Fatto

La società ricorrente, fornitrice di dispositivi medici, ha impugnato dinanzi al TAR Lazio una pluralità di atti, tra cui il decreto assessoriale della Regione Siciliana n. 1247/2022 e il decreto ministeriale del 6 ottobre 2022, concernenti l’individuazione della quota di ripiano del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici per gli anni 2015-2018 e le relative modalità applicative. Nel corso del giudizio, è entrato in vigore l’art. 7, comma 1, d.l. n. 95/2025, che ha rimodulato gli obblighi di pagamento delle aziende fornitrici, prevedendo l’assolvimento mediante il versamento di una quota ridotta del 25 per cento degli importi indicati nei provvedimenti regionali e provinciali.

Con memoria del 29 ottobre 2025, la società ricorrente ha documentato l’avvenuto versamento della predetta quota in favore delle Regioni, dichiarando di attendere le consequenziali statuizioni del Tribunale. All’udienza di smaltimento dell’arretrato del 27 marzo 2026, la stessa ha chiesto la declaratoria di cessazione della materia del contendere o, in subordine, l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha preliminarmente escluso la possibilità di dichiarare la cessazione della materia del contendere. Tale istituto, infatti, postula l’avvenuta adozione di un provvedimento che abbia integralmente soddisfatto la pretesa sostanziale fatta valere in giudizio, eliminando ogni residua utilità della pronuncia. Nella fattispecie, la Regione — rimasta non costituita in giudizio — non ha depositato il provvedimento di accertamento dell’avvenuto versamento, espressamente prescritto dal terzo periodo dell’art. 7, comma 1, d.l. n. 95/2025 quale presupposto per la declaratoria di cessazione della materia del contendere con riferimento ai ricorsi esperiti avverso i provvedimenti regionali e provinciali.

Tale circostanza, tuttavia, non ha indotto il Tribunale a ritenere ancora sussistente l’interesse alla decisione. Il Collegio ha osservato che la società ricorrente ha comunque ottenuto il risultato sostanziale perseguito con il gravame, avendo provveduto al versamento della quota ridotta del 25 per cento e beneficiando, per effetto della norma sopravvenuta, dell’estinzione dell’obbligazione per gli anni 2015-2018 e della preclusione di ogni ulteriore azione giurisdizionale connessa.

La mancata adozione del provvedimento di accertamento regionale, pur rilevando ai fini della dichiarazione di cessazione della materia del contendere, non è di ostacolo alla declaratoria di improcedibilità. La carenza di interesse alla decisione, infatti, discende direttamente dall’assolvimento dell’obbligazione, che ha reso inutile, per la ricorrente, il proseguimento del giudizio. Il Tribunale ha pertanto dichiarato l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse, ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a., compensando integralmente le spese di lite in ragione dell’esito in rito della controversia.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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