Ottemperanza al giudicato sul diritto alla carta elettronica del docente (TAR Sicilia n. 329 del 02.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di ottemperanza al giudicato, l’onere di provare i fatti estintivi, modificativi o impeditivi del diritto azionato grava, ai sensi dell’art. 2697 c.c., su chi ha interesse a eccepirli. Accertato il fatto costitutivo del diritto ad agire ai sensi dell’art. 112, comma II, lett. c) c.p.a., l’Amministrazione che si costituisca senza dedurre né provare l’avvenuto adempimento non può sottrarsi all’ordine di ottemperanza. Il ricorso va accolto con assegnazione di un termine all’Amministrazione e nomina, sin d’ora, di un Commissario ad acta, che non ha diritto a compenso quando coincida con un dirigente dello stesso Ministero resistente.
Il Fatto
Con sentenza del Tribunale di Catania, Sez. Lavoro, n. 1498/2024, il Ministero dell’Istruzione e del Merito è stato condannato a riconoscere alla ricorrente il beneficio della carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente di cui all’art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015, per gli anni scolastici 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024, con attribuzione della somma di € 1.500,00 oltre accessori.
La sentenza è stata notificata e, secondo l’attestazione in atti, è passata in giudicato. L’Amministrazione non ha però spontaneamente dato esecuzione al decisum. La ricorrente ha quindi proposto ricorso per ottemperanza ai sensi dell’art. 112 c.p.a., chiedendo la nomina di un Commissario ad acta e la condanna alle spese. Il Ministero si è costituito con atto di mera forma.
La Motivazione della Corte
Il Collegio rileva che sussistono tutti i presupposti dell’ottemperanza: la pretesa si fonda su un titolo esecutivo ritualmente notificato il 19 marzo 2024 e passato in giudicato il 18 febbraio 2025, essendo decorso il termine di cui all’art. 14 del d.l. n. 669/1996. Non risulta, per converso, che il Ministero abbia adempiuto a quanto disposto in sentenza.
Sul piano probatorio, il Collegio applica il principio dell’art. 2697 c.c.: i fatti estintivi, modificativi e impeditivi del diritto azionato devono essere provati da chi ha interesse a eccepirli. Avendo la ricorrente fornito la prova del fatto costitutivo del diritto ad agire previsto dall’art. 112, comma II, lett. c) c.p.a., incombeva sull’Amministrazione l’onere di dimostrare l’inefficacia di tale fatto o l’estinzione del diritto.
Il Ministero, pur costituitosi, non ha dedotto di aver adempiuto né ha addotto alcuna valida giustificazione dell’inadempimento. Il ricorso è pertanto fondato e va accolto, ordinando all’Amministrazione di ottemperare integralmente al giudicato nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione o dalla notificazione della sentenza.
Per il caso di inutile decorso del termine, il Collegio nomina sin d’ora Commissario ad acta il direttore generale della Direzione per gli ordinamenti scolastici, con facoltà di delega, che provvederà al pagamento entro sessanta giorni dalla scadenza del termine assegnato, previa richiesta di parte. Il compenso è escluso, poiché l’attività rientra nell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale e il Ministero avrebbe già dovuto provvedere. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in € 1.000,00 oltre accessori.
Nota della Redazione
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