Ottemperanza per il giudicato del giudice del lavoro sulla Carta del Docente (TAR Sardegna n. 18 del 16.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
La sentenza del giudice ordinario di cui si chiede l’ottemperanza dinanzi al giudice amministrativo, passata in giudicato, costituisce titolo esecutivo ai sensi dell’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito in l. n. 30/1997. Decorso inutilmente il termine dilatorio di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo, l’Amministrazione è inadempiente e il giudice dell’ottemperanza, accogliendo il ricorso, assegna un termine per l’esecuzione e nomina sin da ora un commissario ad acta per il caso di persistente inottemperanza. La nomina anticipata del commissario, quale organo ausiliario del giudice, non necessita di un’accertata e attuale inottemperanza, ma è funzionale a garantire l’effettività della tutela. Il commissario, nella specie individuato in un dirigente dell’Amministrazione debitrice, non ha diritto ad alcun compenso, trattandosi di funzioni affidate a dipendente pubblico già inserito nella struttura dell’ente.

Il Fatto

La ricorrente, docente a tempo determinato, aveva ottenuto dal Tribunale di Nuoro, Sezione Lavoro, la declaratoria del diritto a percepire, per gli anni scolastici indicati, il beneficio economico della Carta Elettronica del Docente e la conseguente condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento della somma di euro 2.000,00. La sentenza, non impugnata, era passata in giudicato. Nonostante la notificazione del titolo esecutivo, l’Amministrazione non aveva dato esecuzione alla pronuncia, così che la ricorrente aveva proposto ricorso per l’ottemperanza dinanzi al TAR Sardegna, chiedendo la condanna dell’Amministrazione all’adempimento e, per il caso di persistente inottemperanza, la nomina di un commissario ad acta.

La Motivazione della Corte

Il TAR ha ritenuto il ricorso fondato. Ha preliminarmente accertato la sussistenza dei presupposti dell’azione di ottemperanza: la definizione del giudizio davanti al giudice ordinario con sentenza passata in giudicato, la notificazione del titolo esecutivo all’Amministrazione e l’inutile decorso del termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito con modificazioni dalla legge n. 30/1997, prima del quale il creditore non può procedere ad esecuzione forzata.

Accertata l’inottemperanza, il Collegio ha disposto che il Ministero dia completa esecuzione alla sentenza nel termine di centoventi giorni dalla comunicazione della decisione, o dalla sua notificazione se anteriore, riconoscendo il beneficio della Carta del Docente.

Per il caso di persistente inadempimento, il TAR ha nominato sin da ora, quale commissario ad acta, il Responsabile pro tempore della Direzione generale per gli Ordinamenti Scolastici, la Formazione del Personale Scolastico e la Valutazione del Sistema Nazionale di Istruzione, con facoltà di delega ad altro dirigente, anche territoriale. Il commissario è stato autorizzato a porre in essere tutti gli atti necessari, ricorrendo, in caso di incapienza di fondi, all’istituto del pagamento in conto sospeso di cui all’art. 14, comma 2, d.l. n. 669/1996.

Quanto alle spese, il Collegio, pur ponendole a carico dell’Amministrazione soccombente, ne ha ridotto l’importo a complessivi euro 400,00, oltre accessori, in ragione della natura seriale del contenzioso in materia e del carattere ripetitivo e standardizzato dell’attività difensiva, distraendole in favore dei procuratori antistatari.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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