Ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro sulla Carta del docente (TAR Sicilia n. 327 del 02.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza al giudicato, ai sensi dell’art. 112 cod. proc. amm., i fatti estintivi, modificativi ed impeditivi del diritto azionato devono essere provati da chi ha interesse ad eccepirli, secondo il principio generale di cui all’art. 2697 cod. civ.. Fornita dal ricorrente la prova del fatto costitutivo del diritto all’ottemperanza, incombe sull’Amministrazione l’onere di dimostrare l’avvenuto adempimento o l’estinzione del diritto. La mera costituzione in giudizio, priva di allegazioni sull’esecuzione del giudicato, non assolve tale onere e non impedisce l’accoglimento del ricorso. Ne consegue l’ordine di integrale esecuzione del giudicato, con nomina del Commissario ad acta per l’ipotesi di inutile decorso del termine.

Il Fatto

Il giudice del lavoro aveva riconosciuto alla ricorrente, docente, il diritto a usufruire del beneficio della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente di cui all’art. 1, comma 121, legge n. 107/2015, per gli anni scolastici 2020/2021, 2022/2023 e 2023/2024, condannando il Ministero all’attribuzione della somma di € 1.500,00 oltre accessori.

La sentenza, ritualmente notificata e passata in giudicato, non era stata spontaneamente eseguita dall’Amministrazione. La ricorrente ha quindi proposto ricorso per ottemperanza ai sensi dell’art. 112 cod. proc. amm., chiedendo anche la nomina di un Commissario ad acta e la condanna alle spese. Il Ministero si è costituito con atto di mera forma, senza allegare l’avvenuto pagamento.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha ritenuto il ricorso fondato, verificando la sussistenza di tutti i presupposti di legge. La pretesa si fonda su un titolo esecutivo notificato il 26 marzo 2025 e passato in giudicato il 2 ottobre 2025, come da attestazione in atti. È decorso il termine di cui all’art. 14 del d.l. n. 669/1996 e non risulta che il Ministero abbia adempiuto a quanto disposto in sentenza.

Il passaggio centrale riguarda la distribuzione dell’onere probatorio. Il Tribunale ha fatto applicazione dell’art. 2697 cod. civ., secondo cui i fatti estintivi, modificativi ed impeditivi del diritto azionato vanno provati da chi ha interesse ad eccepirli. La ricorrente ha fornito la prova del fatto costitutivo del diritto ad agire in ottemperanza, secondo la previsione dell’art. 112, comma II, lett. c), cod. proc. amm.

Su questa base, incombeva sull’Amministrazione l’onere di provare l’inefficacia di tale fatto ovvero l’estinzione del diritto. Il Ministero, pur costituitosi, non ha dedotto di aver adempiuto né ha fornito alcuna valida giustificazione del proprio inadempimento. La costituzione di mera forma è dunque rimasta priva di effetti sul piano probatorio.

Alla luce di tali considerazioni, il ricorso è stato accolto, con ordine all’Amministrazione di ottemperare integralmente al giudicato nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza. Per l’ipotesi di inutile decorso del termine è stato nominato sin d’ora Commissario ad acta il direttore generale della competente Direzione, con facoltà di delega, che provvederà previa richiesta di parte.

Il Collegio ha escluso il riconoscimento di alcun compenso al commissario, rilevando che l’attività rientra nell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale, richiamando in proposito TAR Sicilia – Catania, Sez. I, n. 3315 del 2025 e TAR Sicilia – Catania, Sez. IV, n. 3246 del 2025, e considerando che l’Amministrazione avrebbe già dovuto provvedere al giudicato. Le spese sono state liquidate in € 1.000,00 oltre accessori, con distrazione in favore del difensore antistatario.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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