Cessazione automatica dell’accoglienza al riconoscimento della protezione internazionale e natura vincolata del provvedimento (TAR Molise n. 252 del 15.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di misure di accoglienza dei richiedenti protezione internazionale, l’accoglienza è assicurata per la durata del procedimento di esame della domanda dinanzi alla Commissione territoriale, e solo in via eccezionale oltre il rigetto, fino alla scadenza del termine per l’impugnazione o, in caso di ricorso giurisdizionale e previa verifica dell’insufficienza dei mezzi, sino alla definizione del giudizio. Nel caso di esito positivo del procedimento, il riconoscimento della protezione internazionale determina in via automatica la cessazione delle misure di accoglienza, quale conseguenza rigidamente vincolata della decisione, senza che sull’Amministrazione incomba alcun puntuale onere valutativo o motivazionale in ordine alla situazione di vulnerabilità dell’interessato, essendo sufficiente l’indicazione dell’evento integrante la causa di cessazione. Tale regime non è stato innovato dai decreti legge n. 113 del 2018 e n. 130 del 2020.
Il Fatto
Il ricorrente, cittadino straniero, impugnava il provvedimento con cui la Prefettura di Campobasso aveva disposto la cessazione delle misure di accoglienza, con obbligo di lasciare il centro di accoglienza nelle successive quarantotto ore, nonché il silenzio-rifiuto formatosi sull’istanza di ammissione alle misure di accoglienza per titolari di protezione del Sistema “Sai”.
Con un unico motivo di gravame, il ricorrente deduceva la violazione dell’art. 3 della legge n. 241/1990, del d.lgs. n. 142/2015 e dell’art. 1-sexies del d.l. n. 416/1989, lamentando che la Prefettura aveva inviato la segnalazione al SAI il 07.05.2026 e atteso un solo giorno prima di emettere il provvedimento di cessazione, senza consentire di valutare la possibilità di inserimento in un progetto territoriale, rimasto inerte.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha rilevato che il ricorso contestava esclusivamente la mancata valutazione tempestiva dell’inserimento nel sistema SAI, senza invece censurare la natura vincolata della cessazione delle misure di accoglienza conseguente al riconoscimento della protezione internazionale. Sul punto, il Collegio ha richiamato l’art. 14, comma 4, del d.lgs. n. 142/2015, che assicura le misure di accoglienza per la durata del procedimento di esame della domanda, prevedendo l’erogazione in via eccezionale anche in caso di rigetto e sino alla definizione del giudizio solo in presenza di ricorso giurisdizionale e di insufficienza di mezzi.
In caso di esito positivo, ha proseguito la Corte, si determina automaticamente la cessazione delle misure di accoglienza. Tale sistema non è stato modificato dal decreto legge n. 113 del 2018 né dal decreto legge n. 130 del 2020, che non hanno introdotto innovazioni sul punto, come già chiarito dalla giurisprudenza richiamata in sentenza.
La cessazione costituisce quindi una conseguenza vincolata della decisione di riconoscimento della protezione: sull’Amministrazione non incombeva alcun onere valutativo o motivazionale ulteriore in ordine alla situazione di vulnerabilità del ricorrente, essendo sufficiente indicare l’evento integrante la causa di cessazione. Alla luce di ciò, il provvedimento è stato ritenuto legittimo.
Quanto alla dedotta inerzia, la Corte ha evidenziato che la Prefettura, venuta a conoscenza del riconoscimento della protezione speciale in data 07.05.2026, aveva tempestivamente provveduto in pari data a richiedere l’inserimento dell’interessato in un progetto territoriale SAI, sicché alcuna illegittima inerzia poteva configurarsi. Il ricorso è stato conseguentemente respinto, con compensazione delle spese processuali per giustificate ragioni.
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Nota della Redazione
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